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Contributi per i titolari di contratto di locazione soggetti a sfratto per morosità incolpevole

I titolari di contratti di locazione immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida (sfratto esecutivo), possono presentare domanda per ottenere contributi a valere sulle risorse assegnate al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.12.2014 anno 2014. L’importo massimo del contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l’importo di euro 1.500,00.

Non hanno diritto al contributo i beneficiari, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili o che abbiano ricevuto, nel corso dell’anno 2014, I’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il bando chiarisce anche cosa si intenda per morosità incolpevole, per la quale si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della o consistente riduzione delta capacità reddituale familiare, desunta da un valore ISEE inferiore di almeno il 26 per cento rispetto al precedente, eventualità che posso essere dovute a:

  • Perdita del lavoro per licenziamento;
  • Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • Cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Il Reddito I.S.E. (secondo la nuova normativa) non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.

I contributi sono destinati prioritariamente a:

  1. inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
  2. inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
  3. inquilini, al fine del ristoro parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo, a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di VASTO entro il termine del 29 maggio 2015
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’ufficio Politiche della Casa, l’ufficio URP e scaricabili dal sito del Comune di Vasto.

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