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Asilo Carlo della Penna, al Tar vince il Comune

I Giudici del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n.00132/2017 pubblicata il 10 aprile u.s., hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal signor Carlo Centorami il quale nel dichiarare di essere erede di Carlo Della Penna, morto nel 1971 e fondatore della omonima fondazione con finalità assistenziali, chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Vasto aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 42 bis t.u. espropri dell’immobile denominato “asilo Carlo Della Penna”, deducendone l’illegittimità sotto vari profili. Con successivo ricorso il Centorami aveva impugnato ulteriori atti.

Secondo i giudici del Tar i “ricorsi vanno riuniti in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi e riferiti ad atti della medesima sequenza procedimentale”. L’eccezione sollevata dal Comune, difesa dagli avvocati Nicola Zaccaria ed Alfonso Mercogliano, è risultata fondata.

I giudici nella sentenza scrivono che “la delibera impugnata premette che l’immobile in questione fu edificato dalla predetta fondazione, a cui il sig. Della Penna aveva devoluto ‘molta parte delle sue proprietà, tra ui quelle presenti in Vasto’, in seguito utilizzato dal Comune e infine rimasto ‘temporaneamente chiuso’, e specifica che la fondazione ‘risulta estinta per inattività da diversi anni, essendo peraltro deceduto l’ultimo amministratore ufficialmente in carica’.

“Emerge quindi dagli atti – scrivono ancora i Giudici del TAR Abruzzo – che il ricorrente non ha alcun legame con la fondazione, estinta o meno che la stessa sia, unico soggetto eventualmente legittimato a contestare la sottrazione di un bene dal proprio patrimonio. Tantomeno viene allegato cosa colleghi il ricorrente a quel particolare, non potendo la legittimazione fondarsi sulla (indimostrata) qualità di erede del fondatore in mancanza di allegazione del fatto che il cespite in questione appartenesse al patrimonio di quest’ultimo e fosse pertanto entrato in successione, con l’indicazione degli elementi idonei a dar conto della prorpia collocazione nell’ambito dei successibili”.

“Quanto alla qualità di presidente di associazione ‘che si occupa da sempre…delle sorti dell’ex asilo, evocata dal ricorrente solo nel secondo ricorso – scrivono i Giudici -, è evidente che essa non può fondare ex post la legittimazione di una impugnazione originariamente proposta da una persona fisica, dovendo essere semmai spiegata fin dal primo atto introduttivo, riguardando il secondo atti privi di autonoma portata lesiva. Sarebbe infatti paradossale che, dichiarato il difetto di legittimazione del preteso erede, il giudizio proseguisse con una parte ricorrente (l’associazione) totalmente ‘altra’ rispetto a quella originaria e a tutela di un interesse collettivo evidentemente diverso da quello azionato. Non è del resto chiarito – concludono i Giudici del Tar – il collegamento tra gli scopi dell’associazione e un provvedimento che attiene alla proprietà dell’immobile e non al suo utilizzo o alla sua conservazione. Pertanto entrambi i ricorsi sono dunque inammissibili per difetto di legittimazione attiva”.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento del rimborso delle spese di giudizio liquidate in duemila euro.

 

 

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