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“La Asl restituisca l’Irap ai medici”

“Sono illegittime le trattenute Irap operate dalla Asl sui compensi corrisposti ai medici per l’esercizio della libera

professione”. La Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione lungamente dibattuta tra i camici bianchi e spiana la strada a centinaia di richieste di rimborsi.

E’ una sentenza “apripista” quella della suprema Corte che, rigettando il ricorso dell’ Azienda sanitaria provinciale, a dichiarato l’illegittimità delle trattenute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, confermando la pronuncia della Corte d’appello dell’Aquila del 25 giugno 2010.

I giudici aquilani avevano ritenuto fondate le argomentazioni di un gruppo di medici che, in forza di quella sentenza, erano riusciti ad ottenere il rimborso delle somme, importi da poche migliaia di euro a un massimo di 20mila euro.

“Sono molto soddisfatto del risultato conseguito”, commenta l’avvocato Luca Damiano del foro di Vasto, che si è occupato per lungo tempo della vicenda assistendo i medici ospedalieri, “la sentenza della Suprema Corte apre ora la strada a molteplici richieste di rimborso per tutti i medici ospedalieri esercenti l’attività libero-professionale intramoenia, che per anni si sono visti applicare ingiuste trattenute sul loro compenso dalla Asl di appartenenza”.

Per molti anni l’Azienda sanitaria aveva decurtato i compensi corrisposti ai professionisti, facendo gravare sugli stessi l’imposta regionale sulle attività produttive.

Il tribunale di Lanciano aveva ritenuto corretto tale comportamento da parte della Asl, respingendo il ricorso dei medici, i quali non ritenendo giusta tale decisione avevano proposto appello. I giudici aquilani, riformando la sentenza di primo grado, avevano a loro volta dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate nei confronti dei medici, condannando la Asl alla restituzione delle  somme trattenute. Contro tale pronuncia l’Azienda ha proposto ricorso per Cassazione e, a distanza di sei anni, la Suprema Corte si è pronunciata sull’argomento, riconoscendo definitivamente che il soggetto passivo dell’Irap è la Asl e che la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario.

“L’onere dell’Irap è a carico esclusivo dell’Azienda”, sostengono i giudici della Cassazione, “che può trasferire il relativo onere sui pazienti previo adeguamento delle tariffe”.

Anna Bontempo

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