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Parco della Costa teatina, da una bozza quasi definitiva le probabili prescrizioni delle norme di salvaguardia

Al centro delle vibranti proteste di alcuni sindaci dei comuni ricadenti nella perimetrazione del Parco della Costa teatina non soltanto le modalità di modellazione della perimetrazione dell’area protetta, ma anche la definizione delle cosiddette norme di salvaguardia da parte del commissario ad acta Pino De Dominicis senza alcuna condivisione né con i primi cittadini né, secondo indiscrezioni, con le organizzazioni professionali agricole e quelle industriali.

Le norme entreranno in vigore dalla istituzione del Parco fino a quando il Consiglio di Amministrazione non approverà il Regolamento (il che potrebbe richiedere anche anni) e determineranno cosa si può e cosa non si può fare nella varie zone interessate.

Vediamo quali sono state le linee adottate da De Dominicis almeno secondo quella che è la bozza pressoché definitiva che stabilisce, per ora, la suddivisione in tre zone:
Zona 1 – di rilevante interesse naturalistico paesaggistico, e storico-culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
Zona 2 – di valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale con maggior grado di antropizzazione;
Zona 3 – con accentuato grado di antropizzazione.

Andando a sottolineare primariamente quello che non si può fare, vediamo quali sono i divieti generali e comuni a tutte le aree del Parco (salvo modifiche dell’ultima ora).

Sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall’Ente stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco. Sono consentiti la raccolta di prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
c) l’introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano alterare l’equilibrio naturale;
d) il prelievo e l’asportazione di materiali di rilevante interesse geologico, paleontologico, archeologico, nonché di minerali ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente parco;
e) l’apertura e l’esercizio in nuovi siti di cave, miniere e discariche di rifiuti solidi e liquidi. La prosecuzione dell’attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero ambientale autorizzati dall’Ente parco e secondo quanto normato dalla legge;
f) l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
g) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
h) la modificazione del regime delle acque;
i) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo di distruttivo o di cattura se non autorizzati;
l) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. Sono consentite le attività di campeggio previste dall’art. 7 della L.R. 16/2003 nel testo in vigore, comprese le attività previste all’interno di riserve regionali. Restano in vigore le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e nei piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale, nonché quelle delle ordinanze regionali;
m) il sorvolo di velivoli non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo (addio anche al passaggio dei droni sulla Riserva di Punta Aderci, ad esempio);
n) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e delle attività produttive esistenti, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agricole, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;
o) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco;
p) l’uso di fuochi all’aperto.

A queste prescrizioni se ne aggiungono altre peculiari per ogni singola zona (ribadiamo, sempre salvo modifiche intercorse tra la stesura della bozza e quella definitiva).

In zona 1 sono vietati:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d’uso di quelli esistenti, fatto salvo gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono fatte salvi gli ampliamenti funzionali dei manufatti edilizi in coerenza con i piani demaniali marittimi di livello regionale e comunale, nonché quelle delle ordinanze regionali;
b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e di quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
d) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della prevista pista ciclopedonale denominata “Via Verde Costa dei Trabocchi” e delle opere necessarie alla sua funzionalità, nonché di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni;
f) l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in forma difforme al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
g) l’interruzione e l’impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

In zona 2 sono vietati:
a) la realizzazione di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall’art. 8 comma 1, lettera a) e della prevista pista ciclopedonale denominata “Via Verde Costa dei Trabocchi” e delle opere necessarie alla sua funzionalità, nonché di quelle che dovessero ritenersi necessarie a seguito di problematiche attinenti la sicurezza e la mobilità delle popolazioni;
b) l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in difformità al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Mentre per la zona 3 i limiti sono quelli imposti dalle disposizioni generali.

Vediamo, invece, le opere che possono essere autorizzate dall’Ente parco, limitandoci a quelle più comuni.

Così nella zona 1 si potranno autorizzare la manutenzione, straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia; le opere di trasformazione e di bonifica agraria, ma sono comunque consentite, lo svolgimento delle attività agricole secondo le metodiche in uso, nonché quelle dell’agricoltura integrata, biologica e biodinamica; la realizzazione di impianti di acqua-coltura; elettrodotti, gasdotti, acquedotti, depuratori, ripetitori.

Nella zona 2, oltre alle succitate potranno essere autorizzate anche l’apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali; la realizzazione di nuovi edifici o di quelli connessi alle attività agricole.

Dette quelle che saranno le regole che gestiranno l’avvio dell’isituzione del Parco, non resta che attendere la diffusione delle carte della perimetrazione definitiva per avere una idea dei siti in cui troveranno applicazione le varie prescrizioni, sempre che la presidenza del Consiglio dei ministri ritenga di approvare la documentazione che le verrà rimessa dal commissario De Dominicis.

L. S.

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