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Sicurezza, ecco l’ordinanza di sicurezza balneare per il Circondario Marittimo di Vasto

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vasto:

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

VISTO    l’art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172;

VISTO    il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172” e s.m.i.;

VISTO   il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto“;

VISTO   il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28, della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e s.m.i.;

VISTO   il dispaccio prot. n.82/033465, in data 26 maggio 2003, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, recante, tra l’altro, disposizioni di coordinamento in merito alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;

VISTO  il dispaccio prot. n. 02.01.04/31678, in data 30.03.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (“Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”);

VISTO  il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660, in data 07.04.2006, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (“Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo”);

VISTO    il dispaccio prot. n. 40802, in data 13 maggio 2013, recante linee di indirizzo in merito, tra l’altro, alle modalità con le quali deve segnalare la propria presenza un nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione;

VISTO   il dispaccio prot. n.60114, in data 04 luglio 2013, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO   il dispaccio protocollo 103966, in data 29.08.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare”);

VISTO  il dispaccio prot. n.26676, in data 25 febbraio 2022, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTA la propria ordinanza n. 26/2022 in data 30 maggio 2022 con la quale è stato approvato il “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. nell’ambito del Circondario Marittimo di Vasto”;

VISTA la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 14/2023 del 22.05.2023;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 30 gennaio 2024 presso l’Ufficio demanio marittimo della Regione Abruzzo, le cui risultanze sono state trasmesse alla Direzione Marittima di Pescara con nota n.40484, in data 01.02.2024;

VISTO  il foglio prot. n.3129, in data 31 gennaio 2024, della Direzione marittima di Pescara, esteso per opportuna conoscenza agli Uffici marittimi dipendenti con foglio prot. n.3297, in data 01 febbraio 2024;

CONSIDERATO  l’esito della riunione di coordinamento organizzata, in data 15.03.2023, dalla Direzione Marittima di Pescara con i rappresentanti delle categorie operanti nel comparto marittimo-balneare;

TENUTO CONTO della riunione tenutasi in data 28.03.2024 con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi di questa giurisdizione;

RITENUTA  la propria competenza alla disciplina:

  1. del servizio di salvamento che, durante la stagione balneare e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato:
    • dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
    • dagli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
    • dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione;
  2. delle dotazioni delle postazioni di salvataggio;
  3. dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi natante ed unità navale, eccezion fatta per i c.d. “natanti da spiaggia” espressamente individuati dal codice della nautica da diporto;
  4. della profondità degli specchi acquei riservati alla balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;
  5. delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di lancio/atterraggio” e, più in generale, di quant’altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all’Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

VISTO   il D.P.R. 9 agosto 1956, n.1250 e s.m.i. recante l’approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell’articolo 16 del codice della navigazione;

VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l’art. 59 del regolamento per

l’esecuzione del codice della navigazione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di disciplinare, in occasione della stagione balneare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti del mare in genere, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza e nelle attribuzioni poste in capo all’Autorità marittima, in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del mare e del demanio marittimo lungo il litorale di giurisdizione ricadente nel territorio dei Comuni di Vasto, San Salvo, Torino di Sangro e Casalbordino;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli artt. 27, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

O R D I N A

Articolo 1

    1. PERIODI IN CUI E’ OBBLIGATORIO ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO.

Nei sottonotati periodi e negli orari a fianco specificati, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest’Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione, quali:

      • i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
      • gli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione site (anche su proprietà privata) ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
      • coloro i quali sono autorizzati dalle civiche amministrazioni competenti per territorio al noleggio di attrezzature da spiaggia e/o di natanti da spiaggia (jole, pattini etc.);

ha l’obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2:

  1. maggio 2024” (ultimi due week end):

18 e 19 maggio 2024: dalle ore 09:30 alle 18:30;

25 e 26 maggio 2024: dalle ore 09:30 alle 18.30;

  1. dal 01 giugno 2024 al 15 settembre 2024: dalle ore 09:00 alle 19:00;
  2. settembre 2024” (ultimi due week end di settembre):
    • 21 e 22 settembre 2024: dalle ore 09:30 alle 18:30;
    • 28 e 29 settembre 2024: dalle ore 09:30 alle 18:30.
    1. Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.1, nel caso in cui le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico- edilizio, paesaggistico e commerciale all’occupazione dell’arenile e/o all’esercizio di attività turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico per fini elioterapici in periodi non ricompresi tra quelli in cui è fatto comunque obbligo di assicurare il servizio di salvamento, i relativi responsabili sono tenuti a:

1.2 (I) issare una bandiera rossa ben visibile a giro d’orizzonte, posizionata su un’asta

alta almeno 4 (quattro) metri;

1.2 (II) esporre almeno 3 (tre) cartelli aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80, con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all’utenza, recanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO STRUTTURA APERTA AI

SOLI FINI ELIOTERAPICI”; uno dei cartelli deve essere obbligatoriamente posizionato in modo da tale da essere ben visibile agli avventori all’ingresso della struttura;

1.2 (III) non fornire all’utenza alcun servizio direttamente riconducibile alla balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe, etc.), di acquascooter o altri mezzi similari;

1.2 (IV) di tale facoltà il concessionario dovrà darne comunicazione, anche in forma cumulativa in riferimento a più giornate, all’Autorità Marittima almeno entro le ore

09.00 del giorno di apertura ai fini sanitari ed elioterapici ai seguenti indirizzi e- mail: ucvasto@mit.gov.it – pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it .

I cartelli di cui al comma 1.2 (II), sulla cui presenza e idoneità il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in almeno cinque lingue di cui quattro europee (lingua italiana, inglese, tedesca, francese o spagnola) ed almeno una extraeuropea, a seconda della provenienza dei flussi turistici nel comune in questione.

Nel caso di rimozione o deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l’immediato ripristino degli stessi.

Articolo 2

    1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all’attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
    2. I soggetti di cui al precedente articolo 1 devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l’area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.)

– Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvataggio (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico (F.I.S.A.) e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9 e ss..

    1. Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare o frazione.
    2. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra i concessionari degli stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue (per la responsabilità dell’organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all’uso pubblico come previsto dal successivo art. 8).

In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall’applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1), dovrà essere comunque garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico del servizio di salvamento in forma associata, relativo alle aggregazioni di arenili, deve riportare le spiagge in concessione e/o libere contigue oggetto del servizio condiviso, l’ubicazione della postazione di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione.

Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa ed essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell’eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto entro e non oltre il giorno il 15 maggio.

    1. Qualora particolari conformazioni dell’arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una mirata analisi del rischio e valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l’obbligo di assicurare il servizio di salvamento.
    2. I soggetti di cui all’articolo 1, al di fuori della fascia oraria in cui è attivato il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d’orizzonte posizionata su un’asta alta almeno 4 metri ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all’articolo 1.2 (II), riportante la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

    1. Non è ammessa, nei periodi e negli orari indicati al precedente articolo 1, alcuna deroga nell’assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti all’interno del presente articolo.
    2. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile e, comunque, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, assegnata al singolo assistente bagnanti.
    3. La postazione di salvataggio deve essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:
      1. binocolo;
      2. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
      3. maschera e snorkel;
      4. galleggiante di soccorso tipo “rescue can” (c.d. baywatch), “rescue tube” o similari;
      5. casco di sicurezza (tipo rafting), solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
      6. giubbotto di salvataggio tipo lifejacket;
      7. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 metri di sagola; tale unità non deve essere – in alcun caso – destinata ad altri usi;
      8. 320 (trecentoventi) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all’esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “rescue can” – c.d. baywatch – pattino) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.
    4. È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d’acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
      1. la moto d’acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
      2. la moto d’acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti,

recante, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati;

      1. il conduttore della moto d’acqua dovrà essere titolare di patente nautica e

abilitazione al salvataggio in corso di validità;

      1. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvataggio;
      2. la moto d’acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all’idoneità al recupero/trasporto;
      3. la moto d’acqua deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera g) ovvero nell’apposito corridoio di lancio;
      4. il conduttore e l’addetto al salvataggio, a bordo della moto d’acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio di tipo omologato.
    1. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 2.9, lettera g), di utilizzare, nell’espletamento del servizio, una tavola da “stand up paddlerescue:
      1. munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;
      2. utilizzata da assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione per

l’impiego;

      1. posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio.
    1. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell’assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo, presenza di altri bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).
    2. Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 (uno,cinque) metri dal suolo.

Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, a causa della loro conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un’adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore ai predetti 1,5 metri e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull’intero fronte mare dei 150 metri o frazione di essi.

    1. I soggetti di cui all’articolo 1 sono responsabili dell’esistenza, dell’efficienza tecnico– nautica e dell’integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.

Articolo 3

    1. Ogni assistente bagnanti ha l’obbligo di:
      1. sorvegliare l’area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull’unità riservata al servizio di salvataggio;
      2. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio e la documentazione da cui si evinca il superamento della prevista visita medica periodica, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
      3. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco,

“SALVATAGGIO”;

      1. essere munito di fischietto;
      2. conoscere l’esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
      3. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al successivo articolo 7;
      4. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero smartphone, o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l’organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società fornitrici di servizi di salvataggio collettivo; se utilizzate con l’ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola dovranno essere posizionati su un solo orecchio al fine di poter sentire eventuali richieste di soccorso;
      5. approntare, prima dell’orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l’esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all’articolo 2, con particolare attenzione all’unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.
    1. Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvataggio ovvero alla Federazione Italiana Salvataggio Acquatico per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.

3.3. È obbligo di ogni concessionario vigilare sull’esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.

    1. È fatto assoluto divieto di impegnare l’assistente bagnante in servizio, quand’anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari, i titolari delle strutture di cui all’articolo 1 che si avvalgono in maniera impropria dell’opera degli assistenti bagnanti.
    2. Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti – dedicato alla piscina in modo esclusivo – munito di specifica abilitazione.
    3. Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio

d’acqua superiore a 400 mq.

    1. La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l’accesso non autorizzato/accidentale all’impianto da parte dell’utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 4

    1. Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il maggio ed il

31  ottobre  le  zone  di  mare  antistanti  il  litorale  del  Circondario marittimo  di  Vasto  riservate  alla  balneazione  sono  quelle  ricomprese entro la fascia di:

      • 300 (trecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
      • 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco o di coste rocciose.
    1. Il nuotatore/bagnante che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell’Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnale la propria presenza in mare utilizzando il segnalamento previsto per l’attività subacquea ai sensi dell’art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola lunga non più di 3 metri) o – in subordine – indossare una calotta di colore nettamente contrastante con l’ambienta marino, al fine di rendersi maggiormente visibile.
    2. I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell’apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, e comunque, almeno, nel periodo di cui al comma 4.1 devono:

4.3 (I) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1 metro circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di cartelli monitori, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1 metro, ogni 50 metri di fronte mare o frazione e almeno uno in ogni concessione, rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 1.2, e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, METRI 1 (uno) DI PROFONDITA’”

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, anziché che con la cartellonistica monitoria sopra descritta, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l’uno dall’altro su tutto il fronte mare di pertinenza; in tal caso andrà comunque

apposto un cartello a terra, prima della battigia, riportante il significato dei gavitelli

(“limite acque sicure segnalato con gavitelli di colore bianco”);

resta nella responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull’opportunità di segnalare il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente la cartellonistica, ovvero, in alternativa, limitatamente ai casi in cui il repentino dislivello del fondale non renda praticabile l’apposizione dei citati cartelli, mediante il solo posizionamento dei suddetti gavitelli di colore bianco;

resta inteso che i cartelli ed i gavitelli in parola devono essere rimossi al termine della stagione balneare;

4.3 (II) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 300 (trecento) metri dalla linea di battigia o i 150 (centocinquanta) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell’acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa;

4.3 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.3 (I) e 4.3 (II), per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

4.3 (IV) rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

    1. Fatto salvo l’utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato l’ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore – anche elettrico -, a vela o a remi), con l’esclusione dei natanti di cui all’art.27, comma 3, lettera c) del d.lgs 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore.
    2. È altresì vietato l’ormeggio di qualsiasi unità, anche dei natanti “da spiaggia” di cui al

precedente comma 4.4, ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

    1. SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO PER LA

BALNEAZIONE. Le fonti di pericolo di vario genere presenti sulla battigia e sui fondali, quali, ad esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi ecc., per i quali non si possa provvedere all’immediata rimozione, dovranno essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti, utilizzando allo scopo cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché ogni altro mezzo a disposizione.

L’obbligo in parola grava sui concessionari/gestori di strutture balneari, anche rispetto agli specchi acquei prospicenti gli arenili da quelli gestiti, e, per quanto praticabile, dai Comuni costieri rispetto agli arenili devoluti alla pubblica fruizione ed ai prospicenti specchi acquei. Resta in ogni caso in capo al Comune territorialmente competente –

anche nelle aree antistanti gli arenili in concessione – l’emanazione dei pertinenti provvedimenti di interdizione della balneazione per presenza di pericoli in acqua diversi da quelli contemplati al successivo articolo 5, nonché l’intimazione ai responsabili dell’immediata rimozione del pericolo, nell’intera fascia destinata alla balneazione.

Articolo 5

    1. È sempre vietata la balneazione:
      1. nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio;
      2. nel raggio di 200 (duecento) metri dall’imboccatura dei porti e dalle opere foranee portuali; qualora vi siano spiagge frequentate da bagnanti (arenili liberi all’uso pubblico ovvero assentiti in concessione per il posizionamento di strutture balneari) ubicate ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle citate infrastrutture portuali, fermo restando il divieto di balneazione negli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti ed approdi (dall’imboccatura portuale verso “il largo”), la balneazione è comunque vietata nel raggio di 5 (cinque) metri dalle opere foranee, fermo restando il divieto di transitare, impegnare e sostare sulle predette opere foranee;
      1. fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l’attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 200 metri;
      2. a meno di 500 metri dalle navi alla fonda;
      3. in luoghi dove sfociano fiumi, canali e torrenti; nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali;
      4. nello specchio acqueo prospiciente le strutture denominate “trabocchi”, nel raggio di 20 (venti) metri dal limite esterno delle medesime, considerando anche l’ingombro di eventuali attrezzature da pesca;
      5. all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati ai sensi del successivo articolo 9;
      6. nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
      1. nelle zone di mare interdette con apposite ordinanze dell’autorità competente

emanate per necessità contingenti.

    1. È, altresì, vietato tutto l’anno:

5.2 (i) transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e/o perpendicolarmente alla linea di costa;

5.2 (ii) pescare e tuffarsi dalla struttura insistente sul litorale di Vasto denominata

“PONTILE”.

Articolo 6

    1. Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso tra il 1 maggio 15 ottobre dall’alba al tramonto, nella fascia di mare di metri 300 dalle spiagge e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare è vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo.

Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell’orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale.

Resta altresì salva la possibilità di disciplinare in deroga, da parte degli enti competenti (Regione, Comune, Autorità di Sistema Portuale, ecc..) lo svolgimento di specifiche manifestazioni di pesca, previa l’acquisizione dell’autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo di Ortona.

    1. La  pesca  subacquea,  durante  l’orario  di  balneazione,  è  vietata  nelle  acque

antistanti:

      1. le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva;
      2. le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 150 metri.
    1. È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 300 metri dalla riva e di metri 150 da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.
    2. I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla verticale del segnale in parola.

Articolo 7

    1. Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

7.1 (I) salvagenti anulari: almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno,cinquanta) sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo “rescue can” (baywatch) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri;

    1. (II) asta da posizionarsi in modo ben visibile, ad un’altezza di almeno 4 (quattro) metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, a cura dell’assistente bagnante e sotto la responsabilità del concessionario;
    1. (III) bandiera rossa, almeno una, da utilizzare:
      1. in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio percausediforzamaggiore,neilimitidiquantodisciplinato dagliarticoli1e2 della presente ordinanza;
      2. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamentodisquali,segnalazionediordigniosituazionidipericoloorischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l’avviso di balneazione pericolosadovràessereripetutopiùvolte,adintervalliditemporegolari,anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
      3. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici, nei periodi consentiti in linea con le previsioni dell’articolo 1 della presente ordinanza;
      4. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;
    1. (IV) bandiera bianca, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
    1. (V) un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell’utenza balneare;
    1. Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:
    1. (I) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc…) la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant’altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
    1. (II) segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione; entro 24 ore dall’evento deve far pervenire, via e-mail o a mano, all’Autorità marittima la “scheda di rilevazione incidenti” (allegato n. 1), compilata dall’assistente bagnante o altro soggetto che ha effettuato il primo intervento.

Articolo 8

    1. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvataggio, almeno nei periodi e nelle fasce orarie di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.
    2. Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della

effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici, deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l’estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco nell’ambito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 (II), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO

    1. Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di:
      1. verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
      2. segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione ex articolo 4, comma 4.1, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all’articolo 4 della presente ordinanza;
      3. segnalare il limite “acque sicure” con le modalità e tempistiche previste dall’articolo 4, comma 4.3 (I), nonché, sulla scorta di una valutazione/verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza, valutare l’opportunità di segnalare il limite delle “acque sicure” unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi; i predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
      4. rendere noto all’utenza balneare, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 – da apporre in modo visibile nei pressi della battigia, e lungo l’estensione dell’arenile, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all’esito di specifica valutazione del rischio, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”

      1. segnalare le eventuali fonti di pericolo, del tipo di quelle di cui all’articolo 4.6, mediante l’utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della fonte di pericolo;
      2. custodire, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all’articolo 2 della presente e renderli disponibili – per l’immediato utilizzo – presso la postazione dell’assistente bagnanti.
    1. predisporre un’adeguata cartellonistica ad alta visibilità che avverta della pericolosità causata dalle forti correnti che si generano in determinate zone nonché il posizionamento di gavitelli di colore rosso, collegati tra loro da una sagola galleggiante tarozzata e ben visibile, che delimitino il tratto di mare interessato. Tale obbligo si applica almeno alle seguenti località:
  • SAN SALVO – specchio acqueo antistante la spiaggia libera individuata con il n° 25 compreso tra la barriera frangiflutti e a terra con la diga foranea del porticciolo turistico “Le Marinelle”;
  • VASTO – specchio acqueo a ridosso delle opere portuali lato spiaggia Punta Penna e presso il trabocco di Punta Aderci interessato anche da variazione di fondali;
  • TORINO DI SANGRO Le Morge – specchio acqueo antistante la spiaggia a nord del

lido “Le Campanelle” tra il pennello e la prima barriera frangiflutti.

    1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

Articolo 9

    1. Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario e quelle a remi possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell’avanzamento.
    2. I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria concessione/autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.
    3. I corridoi di lancio, fermo restando il previo ottenimento del necessario atto ammnistrativoabilitativodapartedeiComunirivieraschi,devonopossedereleseguenti caratteristiche:
      1. profondità: non inferiore a 300 (trecento) metri, fatta eccezione per quelli destinati ad essere impegnati dai kitesurf che devono avere una profondità (verso il largo) non inferiore a 500 (cinquecento) metri;
      2. larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri – 30 (trenta) metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai kitesurf;
      3. larghezza a 300 (trecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri – per quelli fruibili dai kitesurf in corrispondenza dei 250 (duecentocinquanta) metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 (ottanta) e mantenersi tale sino alla profondità di 500 (cinquecento) metri dalla battigia;
      4. essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 (cinquanta) metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;
      5. individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
      6. ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l’attività di balneazione;
      7. essere segnalati “a terra”, in prossimità dell’imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”

    1. All’interno dei corridoi di lancio:
  1. è vietata la balneazione, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità, fatta

eccezione per quelle destinate al salvataggio;

  1. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  2. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto, in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo sempre all’interno dei corridoi stessi, prestando la massima cautela e predisponendo anche un servizio di “vedetta”, a prua, al fine di individuare l’eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all’interno del corridoio;
  3. le moto d’acqua devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall’acqua.

Articolo 10

10.1. Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca e/o del diporto individuate nei piani demaniali marittimi comunali e disciplinate dai Comuni costieri previo rilascio dei relativi atti amministrativi abilitativi (concessioni e/o autorizzazioni e/o ordinanze), in considerazione della loro fruizione libera all’uso pubblico e/o assentita a soggetti individuati ed all’uopo autorizzati, ai fini della sicurezza della balneazione e dell’incolumità dei fruitori degli arenili ove insistono le aree di alaggio/varo in questione, il Comune rivierasco, nel rilasciare l’atto ammnistrativo di competenza, deve assicurarsi della predisposizione e/o impartire ai soggetti autorizzati ad accedere e fruire delle strutture d’alaggio e varo le seguenti prescrizioni:

10.1 (I) delimitazione – in maniera permanente, per tutto l’anno solare – dei lati dello specchio acqueo destinato alle operazioni di alaggio e varo ove, eventualmente, venga anche autorizzato il posizionamento/mantenimento di strutture fisse (catenarie, cavi etc.) destinate alle predette operazioni, tramite gavitelli posti ad idonea distanza (almeno 20 (venti) mt l’uno dall’altra), collegati da sagole tarozzate, posizionando a terra (tramite cartellonistica monitoria) ed a mare (tramite bandierine visibili che sormontino i gavitelli più esterni) idonei dispositivi atti a segnalare visivamente il tratto di mare che, con i citati provvedimenti comunali, è stato interdetto alla pubblica e sicura fruizione;

    1. (II) durante la stagione balneare, oltre alla segnaletica permanente di sicurezza di cui al precedente comma, deve essere posizionato un “corridoio di lancio/atterraggio”, realizzato secondo le prescrizioni del precedente articolo 9, profondo sino alla distanza di mt. 300 (trecento) dalla battigia, al fine di impedire che le unità che vengono alate/varate nelle area demaniali in questione mettano a repentaglio la sicurezza dei bagnanti;
    1. (III) gli specchi acquei destinati dai Comuni costieri all’alaggio e varo di piccole unità da pesca e da diporto, così come i corridoi di lancio ad essi asserviti, non devono essere in alcun modo impegnati da surfisti e/o da kitesurfisti e/o da unità diverse da quelle specificamente autorizzate a fruirne;
    2. nei provvedimenti amministrativi comunali di disciplina della fruizione delle aree demaniali destinate all’alaggio/varo e rimessaggio, con i quali i Comuni andranno a stabilire, per i profili di competenza, le regole di fruizione delle predette (numero massimo dei soggetti autorizzati e delle unità a cui viene rilasciato l’atto di legittimazione inragionedelledimensionidell’areastessa,regoledisicurezza, pulizia e decoro, etc.), dovrà essere necessariamente previsto l’obbligo di mantenere permanentemente libera e fruibile la fascia dei 5 metri dalla battigia.
    3. Le prescrizioni di sicurezza balneare di cui al precedente comma 10.1 devono essere comunque ottemperate dai soggetti che a qualsiasi titolo fruiscano delle predette aree di alaggio/varo, ferme restando le sanzioni di natura penale, amministrativa e/o civile in cui incorrano coloro i quali ne fruiscono senza titolo ovvero in violazione degli atti amministrativi all’uopo adottati dai Comuni rivieraschi.

Articolo 11

Per tutto quanto concerne le attività ludico – diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare (windsurf, kitesurf, tavole sospinte dal moto ondoso, tavole autopropulse e non, sci nautico e paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommati, acquascooter e mezzi similari, e-bike acquatica, flyboard, jetlev flyer, propulsori acquatici subacquei, snorkeling, ray-board, seafly, sub wing, surfboard etc.), si rinvia allo specifico regolamento adottato da questo Comando con separato provvedimento ordinatorio.

Articolo 12

    1. La presente ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2023 del 23 maggio 2023, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
    2. I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d’istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare interdette dal precedente articolo 4, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.
    3. Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l’allegata check-list di autoverifica e controllo (allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva rispetto all’assolvimento degli obblighi nascenti dal novero delle disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un ausilio per l’autoverifica circa l’ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare/spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di “sicurezza balneare” previste dalla presente ordinanza. La check list, debitamente precompilata, dovrà essere conservata presso la struttura balneare ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.
    4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questo Ufficio circondariale marittimo, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/vasto al link “ordinanze”.
    5. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
      • degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
      • degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. “codice della nautica da diporto”);

– degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima;

      • degli artt. 650, 673 del codice penale.
    1. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, mediante il sito web istituzionale dell’ufficio Circondariale Marittimo di Vasto www.guardiacostiera.gov.it/vasto nella pagina dedicata alle “ordinanze”, oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi on line dei Comuni rivieraschi di Vasto, San Salvo, Torino di Sangro e Casalbordino e la diffusione alle Forze di polizia operanti nel circondario marittimo, le associazioni di categoria e gli organi di stampa.

Vasto, (vedasi stringa di registrazione)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) Stefano VARONE

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