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Fascia tricolore, la Lega Vasto replica a Della Penna

Le dichiarazioni dell’assessore alla Polizia locale Carlo Della Penna ci lasciano stupefatti dal momento che, nonostante i suoi anni già trascorsi nell’Amministrazione cittadina e il suo ruolo assessorile, dimostra una superficialità che, d’altronde, ogni giorno tocchiamo con mano e che giustifica appieno il gesto del suo partito di disconoscerlo come accaduto nei mesi scorsi.

Preso dalla foga del momento, il buon assessore Della Penna fa affermazioni che stridono in maniera inequivocabile con i dettati normativi che, evidentemente impegnato a sfilare con le fasce, non ha avuto modo e tempo di studiare. Eppure il TUOEL (testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali) è il testo che disciplina l’ordinamento e il funzionamento di enti quali il Comune che un individuo che si professa come rispettoso delle norme forse farebbe bene a conoscere. Nella sua replica alle nostre rimostranze l’assessore scrive ‘indossare la fascia tricolore è un onere prima che un onore, e lo è per me, per il sindaco Francesco Menna quanto per i miei colleghi di giunta, chiamati ad indossarla in assenza del primo cittadino in funzioni istituzionali importanti come quella di ieri.’

Quello che Della Penna non sa o fa finta di non sapere è che quella fascia lui e gli altri assessori, ad eccezione del vice-sindaco, quella fascia tricolore non la possono toccare. E non perché lo dica la Lega Vasto, ma perché così recita l’Art. 53, Comma 2 del TUOEL: ‘Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59’. Ovvero nessun assessore o consigliere può fare le veci del sindaco ad eccezione del vice-sindaco e quindi nessun assessore o consigliere può indossare la fascia tricolore.

D’altronde il ministero degli Interni lo ha ribadito a più riprese (vedasi i pareri del 19/07/2018 e 18/12/2020) quando si è pronunciato negli stessi termini affermando che ‘si osserva che con circolare di questo Ministero n.5/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.270 del 18.11.1998, sono state fornite indicazioni in ordine all’utilizzo della fascia tricolore da parte dei sindaci. Nella citata circolare è stato evidenziato il carattere sostanziale dell’intervento normativo (art.36, comma 7, della legge n.142/1990, come sostituito dall’art.4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127 – ora art.50, comma 12, del decreto legislativo n.267/00), con il quale è stato espressamente disposto che “distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune” e che “nell’uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga”.

Richiamando sempre il contenuto della predetta circolare, ove si precisa che “viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche”, si ritiene che l’uso della fascia tricolore sia legato proprio alla natura delle funzioni sindacali che sono di capo dell’amministrazione comunale e di ufficiale di Governo e che, dunque, anche il sindaco sia vincolato al suo utilizzo nei limiti previsti dalla normativa. Va da sé che, allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art.53, comma 2, del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene.

Restano validi gli utilizzi stabiliti da esplicite previsioni normative, come quella di cui all’articolo 70 del d.P.R. n.396, del 3 novembre 2000 ove, in ragione della particolarità delle funzioni espletate, si prevede che “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l’unione civile deve indossare la fascia tricolore …”. Pertanto, l’uso della fascia tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’amministrazione comunale o facenti parte di organismi od enti a cui partecipino gli enti locali con propri rappresentanti, non appare in linea con il dettato normativo, essendo ammesso solo nelle ipotesi sopra indicate.

Va comunque evidenziato che, alla luce della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l’utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza, senza così ricorrere all’impiego di un simbolo, quale la fascia tricolore, attinente nello specifico al capo dell’amministrazione ed allo svolgimento delle proprie funzioni in conformità alle indicazioni di legge’.

Un passaggio, questo evidenziato nell’ultimo periodo, che è stato ben raccolto dalla vicina San Salvo dove è stata scelta la strada di una fascia con i colori della Città…a noi non resta che l’amarezza di constatare ancora una volta la presunzione, l’impreparazione, la superficialità di taluni che sono chiamati a rappresentare la nostra città e che lo fanno sbeffeggiando le normative e, con la solita consuetudine di questo centrosinistra, invitando al silenzio chi chiede il rispetto delle Leggi e della Cosa pubblica, magari dimenticando quanto sta accadendo in altre realtà come la vicenda OPS.

Lega Vasto

 

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