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Polizia municipale, il Diccap torna all’attacco sull’orario notturno

nuovo-parco auto-municipale - 22“Numerosi dipendenti del Corpo di Polizia Municipale di Vasto si sono rivolti alla scrivente O.S. lamentando che il Comandante della Polizia Municipale nei giorni 24, 25, 26, 31 luglio e 1 e 2 agosto 2014 ha emanato ordine del giorno e di servizio disponendo che alcuni appartenenti al Corpo effettuino la loro prestazione lavorativa giornaliera dalle ore 19:30 alle ore 01:30 e dunque anche in orario notturno (oltre le ore 22:00). Le lamentele dei lavoratori vertono non soltanto in merito all’articolazione dell’orario di lavoro loro assegnato nel mancato rispetto delle norme contrattuali che attengono alla disciplina dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni del Comparto Regioni ed Autonomie Locali (art. 4, co. 2, lett. m) e art. 8, co. 1, lett. a) del CCNL del 1.4.99), ma vertono anche e soprattutto in merito al mancato rispetto da parte del datore di lavoro di numerose norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al lavoro notturno che, com’è noto comporta maggiore esposizione a rischi e pericoli”.
A rilanciare con forza la vertenza della Polizia municipale nell’ambito dell’orario di lavoro notturno è il vice coordinatore regionale del Diccap, Luigi La Verghetta, che in un corposo comunicato diffida il comandante della Polizia municipale di Vasto, a “compiere atti unilaterali” in merito, diffidandolo “ad articolare l’orario di lavoro di ogni singolo dipendente in orario notturno, ossia oltre le ore 22, per mancanza di condizioni di sicurezza”, pena denuncia all’autorità giudiziaria, “ricordando che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni anche di carattere penale per la violazione di molte delle prescrizioni in esso contenute”.
Diverse le questioni aperte nella vertenza ed esposte nel lungo comunicato:
“1. Il personale della Polizia Municipale da oltre 2 (due) anni non viene sottoposto alle visite mediche periodiche previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, con eventuale accertamento di idoneità anche al lavoro notturno, e al riguardo si ricorda che la periodicità degli accertamenti medico-sanitari, qualora non prevista da diversa specifica normativa, o qualora non diversamente stabilito dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, deve avvenire di norma “una volta l’anno” (art. 41, co. 2, lett. b) del D.lgs.n.81/2008). Orbene, per quanto attiene ai lavoratori del Corpo Polizia Municipale di Vasto non risulta stabilita alcuna deroga, normativa o per disposizione del medico competente, che abbia previsto che le visite periodiche debbano avvenire con cadenza addirittura superiore ai 2 anni.
2. Le ultime visite mediche periodiche di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, a cui è stato sottosposto il personale della polizia municipale, dovevavo essere completate da specifici esami ematochimici, che, però, non sono mai stati effettuati, con conseguente incompletezza dell’accertamento di idoneità al lavoro, particolarmente grave nel momento in cui il Comandante decide di adibire il personale anche al lavoro notturno.

3. Risulta che il documento di individuazione e valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, non contenga alcuna valutazione dei rischi correlati allo svolgimento del lavoro notturno per gli appartenenti alla polizia Municipale; ed infatti tra i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro (art. 4 co. 2 CCNL 1.4.99) contrattati a livello di ente, ai quali deve essere “informata l’articolazione dell’orario di servizio”, così come elencati all’art. 21 co. 2 del CCDI ritenuto vigente dall’Amministrazione comunale, non risulta espressamente prevista la possibilità di fare ricorso al lavoro notturno (cioè in orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00); questa circostanza è particolarmente grave se si tiene presente che il lavoro notturno, anche in base all’esperienza maturata e ben nota a tutti coloro che indossano una divisa, è particolarmente rischioso, come, d’altra parte, già riconosciuto diversi anni addietro dalla stessa Amministrazione comunale Vastese in sede di “Accordo per la ripartizione delle risorse da assegnare per l’incentivazione dei servizi di polizia municipale in occasione delle manifestazioni estive promosse dall’Amministrazione comunale di Vasto, anno 2004”, in cui al punto c) viene precisato che: La Parte Pubblica riconosce che l’attività svolta dal personale della polizia municipale è attività che comporta, tanto più nelle ore serali e notturne, una esposizione prolungata a rischi per la salute e l’integrità personale”.
4. Risulta altresì che il documento di individuazione e valutazione dei rischi non contenga alcuna valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater del D.Lgs. 81/2008, e secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, come disposto dall’art. 28 commi 1 e 1-bis dello stesso D.Lgs.n.81/2008; tale situazione è evidentemente ancora più grave se si tiene presente che il lavoro notturno, specialmente per chi svolge funzioni di vigilanza e di polizia è senz’altro fonte di rischi da stress lavoro-correlato.
5. Il datore di lavoro, inoltre, non ha mai provveduto alla compiuta diffusione tra i lavoratori dello stesso documento di individuazione e valutazione dei rischi, ed infatti da molto oltre un anno non è stata effettuata alcuna riunione periodica, con la partecipazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in cui sia stato esaminato il documento di valutazione dei rischi, come disposto dall’art. art. 35 del D.lgs. n.81/2008, né è stata mai data alcuna adeguata informazione ai lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 81/2008, in particolare sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della struttura in generale, sui rischi specifici a cui essi sono esposti in relazione all’attività svolta e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione da adottare; allo stesso modo, il datore di lavoro non ha mai assicurato che ciascun lavoratore abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008.
6. Il datore di lavoro non ha mai consultato, come prescritto dall’art. 18, co. 1, lett. s) e dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, preventivamente e tempestivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso il Corpo Polizia Municipale di Vasto in ordine alla valutazione dei rischi, in ordine alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva (Corpo di Polizia Municipale) ed in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, inoltre, non è stato mai consultato circa la elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008, né ha mai ricevuto informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, alle relative misure di prevenzione, alla organizzazione, agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali, come prescritto sempre dall’art. 18, co. 1, lett. s) e dall’art. 50 del D.Lgs.n.81/2008. Le predette inadempienze del datore di lavoro, relativamente alla consultazione e alla informazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori rivestono carattere di particolare gravità nel momento in cui l’Amministrazione comunale ed il Comandante della Polizia Municipale emanano atti finalizzati a modificare l’organizzazione dei servizi della polizia municipale mediante l’imposizione di lavoro notturno che è fonte di maggiori rischi e pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
7. Da parte del datore di lavoro, inoltre, soprattutto relativamente ai servizi da svolgere in orario notturno, rimangono inattuati molti degli obblighi previsti a suo carico dall’art.18 del D.Lgs.n. 81/2008 e, in particolare, quelli di cui al comma 1, lettere d), g), h), l), s), v), z), bb). Di conseguenza, sempre relativamente ai servizi notturni, ne discende che rimangono inattuati anche gli obblighi di cui all’art. 18 comma 2, e in particolare quelli di cui alle lettere a) e b).
8. Ancora relativamente ai servizi della Polizia Municipale da svolgere eventualmente in orario notturno deve rilevarsi la mancata adozione delle “misure generali di tutela”, con particolare riguardo a quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 al comma 1, lettere a), b), c), e), f), i), l), n), p), q), r), s), t), z), fatto gravissimo che inficia alla radice la possibilità di organizzare un turno di lavoro in orario notturno in piena tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
9. Non sono stati forniti al personale della Polizia Municipale tutti gli strumenti operativi e i dispositivi di protezione individuale previsti dall’art. 61 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto, e, in particolare, mancano del tutto i 6 (sei) giubbotti anti proiettile previsti per i servizi di polizia stradale, inadempienza che assume carattere di maggior gravità per i servizi da svolgere in orario notturno.
10. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Vasto, nel corso dell’anno 2014, non hanno mai svolto le previste esercitazioni di tiro presso un poligono abilitato, e pertanto essi, attualmente, non sono tecnicamente idonei al porto dell’arma assegnata loro in dotazione, strumento necessario per poter svolgere i servizi notturni, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 5 del vigente Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.1.2010, e ai sensi di quanto prescritto, in via sussidiaria ed integrativa, dall’art. 20 del Decreto Ministeriale n.145/1987, contenente “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”. In particolare, poi, va tenuto presente che sia l’art. 18 del D.M. 145/1987 e sia l’art. 19 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale stabiliscono che gli appartenenti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza “devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”. Per giunta, l’art. 18 del D.M. 145/1987 stabilisce anche che “il sindaco può disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi”, e così pure l’art.19 del predetto Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento dispone che “E’ facoltà del Sindaco su proposta del Comandante di disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno per tutti gli addetti o per quelli che svolgono particolari servizi”. Inoltre, l’art. 60 comma 4, lett. f) del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto stabilisce che “i componenti del Corpo cui venga assegnata l’arma vengono addestrati al suo corretto uso partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni presso il poligono di tiro, da tenersi almeno una volta al mese, compatibilmente con le esigenze di servizio”. Emerge, pertanto, in modo chiarissimo che la mancata frequenza nel corso dell’anno 2014 delle esercitazioni per l’addestramento al tiro è condizione ostativa per lo svolgimento, in modo particolare, dei servizi della polizia municipale in orario notturno, atteso che detti servizi, vista la loro peculiarità e maggior pericolosità, sono senz’altro da considerare come dei “particolari servizi”, per i quali, addirittura, il Sindaco ed il Comandante potrebbero disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno. A riguardo della pericolosità dei servizi notturni, si ricorda che il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota 557/PAS.9400.12982(10)8 del’11 ottobre 2006, relativamente ai servizi notturni della polizia municipale, ha espressamente ribadito che “per quanto concerne l’impiego del personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l’espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che abbiano in dotazione l’arma, rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma dell’art.20 del citato D.M. 145/87, proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l’incolumità di chi li esplica.” La situazione è poi ancora più grave se si tiene presente che agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Vasto è stata assegnata in dotazione, nel mese di marzo 2014, una nuova pistola semiautomatica di marca “Beretta”, arma molto diversa delle precedenti vecchie pistole in dotazione di marca “Tanfoglio”, ed essi non hanno mai svolto neppure una esercitazione con la nuova arma in dotazione.
11. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Vasto detengono in assegnazione delle vecchissime munizioni, prodotte addirittura nel lontano anno 2001, con il rischio che dette munizioni abbiano perso la loro efficienza e siano pertanto inservibili. Al riguardo si ricorda che l’art. 16 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale dispone che “Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo di Polizia Municipale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni.”
12. L’art. 28 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto, dispone al comma 4 che “I servizi esterni a bordo di autoveicoli sono svolti dal personale in due o tre unità su ogni veicolo, a seconda della particolarità del servizio da svolgere o delle esigenze operative” e al successivo comma 6 dispone che “Tutti i servizi della polizia municipale sono improntati al criterio della più ampia tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi collettivi nazionali e locali. A tal fine l’Amministrazione fornisce i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante”. Orbene, anche tale norma regolamentare è del tutto disattesa, non solo alla luce delle numerose inadempienze alle già sopra citate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, del Regolamento Comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Municipale, del D.M. 145/1987 e dello stesso Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, ma anche alla luce delle modalità di organizzazione del servizio notturno disposto dal Comandante. Infatti non è stato disposto che nei servizi notturni le pattuglie a bordo dei veicoli di servizio siano composte da tre unità in relazione alle ben note ed evidentissime “particolarità del servizio da svolgere” e “delle esigenze operative” che si presentano in orario notturno, riconosciuto da sempre come servizio che implica maggiori rischi per la sicurezza degli operatori. Per giunta il Comandante non ha neppure previsto nel turno ricadente in orario notturno la presenza di una unità in servizio di “Piantone” presso la centrale operativa del Comando del Corpo P.M., come invece sempre fatto nell’organizzazione dei servizi durante i turni diurni, anche in base alle previsioni organizzative contenute nel vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto, a supporto del personale che svolge servizio esterno su strada; e questo è davvero paradossale e diminuisce ancora di più le tutele per il personale operante su strada. Al riguardo va pure ricordato che l’art.14,co.7, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto dispone che “Il Comandante rivolge ogni cura al benessere morale e materiale degli appartenenti al Corpo nell’espletamento del servizio, provvedendo a garantire la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili”.
13. In stretta correlazione con tutte le normative sopra richiamate e riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, deve essere citato l’art. 2087 del Codice Civile, rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro”, il quale dispone che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Sulla base di tale norma, di ordine generale, e che si pone come sussidiaria ed integrativa delle norme speciali contenute nel D.Lgs, n. 81/2008, il Comandante della Polizia Municipale di Vasto ha un preciso obbligo di disporre i servizi, e in modo particolare quelli notturni che sono considerati maggiormente pericolosi, in maniera tale da assicurare le massime tutele per il lavoratore sotto tutti i punti di vista. E In tal senso si rimarca la necessità di disporre pattuglie notturne automontate di tre unità, e non di sole due unità, con il supporto del servizio di Piantone presso la centrale operativa del Comando del Corpo, e l’altrettanto evidente necessità di non disporre i servizi notturni prima dello svolgimento di almeno una esercitazione di tiro con le nuove armi in dotazione nell’anno in corso. Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre ribadito la fondamentale importanza dell’art. 2087 del Codice Civile nell’ambito del sistema formato dalle norme atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, statuendo che “La tutela delle condizioni di lavoro costituisce nel nostro ordinamento un dovere per l’imprenditore/datore di lavoro che, avvalendosi, del lavoro altrui, deve adottare tutte le misure idonee, nelle concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni ed eventuali situazioni di pericolo per il lavoratore derivanti da fattori naturali o artificiali di nocività presenti nell’ambiente di lavoro, secondo quanto indicato dall’art. 2087 del codice civile che costituisce norma di chiusura del sistema di sicurezza volta a comprendere tutte le ipotesi non previste espressamente dalle numerose disposizioni in materia.” (Cass. Pen., sez. III, n.6360/2005 e Cass. Lav., n.5048/1988). E sempre sul punto “La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende sia da norme specifiche, sia dalla norma di ordine generale dell’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, si rendono necessarie a tutelarne l’integrità fisica.” (Cass. Civ., sez. lav., n.12253/2003). E ancora “La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori.”(Cass. Sez. lav., n.6377/2003).
14. Da nota prot. n. 26879 del 23.6.2014, a firma della maggioranza degli appartenenti al Corpo P.M. di Vasto, nonchè da note prot. n. 28846 del 4.7.2014 e prot. n. 32543 del 29.7.2014 a firma del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori presso il Corpo P.M., tutte aventi ad oggetto “Sicurezza ed idoneità dei locali in cui è ubicato il Comando del Corpo Polizia Municipale di Vasto. Richiesta del certificato di Agibilità. Richiesta di ispezione” ed indirizzate all’Amministrazione, al Comandante del Corpo P.M. e ad altre Autorità, risulta che i locali in cui è ubicato il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Vasto, con probabilità molto alta, non siano del tutto conformi alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e a quelle contenute nelle normative antincendio; addirittura sussiste il più che fondato dubbio che gli stessi locali del Comando siano persino privi del Certificato di Agibilità, giacché alle richieste di ottenere copia di tale certificato o di conoscerne l’esistenza, avanzate dal personale della P.M. e dal Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, l’Amministrazione non ha ancora dato alcuna risposta né tantomeno fornito copia del predetto certificato, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dall’avanzamento di tali richieste. Anzi il Settore Infrastrutture per il Territorio (ex Lavori Pubblici) del Comune di Vasto, con nota prot.n.29786 del 10.7.2014, portata alla conoscenza anche del Comandante, ha comunicato al Personale della Polizia Municipale ed al Rappresentate per la Sicurezza dei Lavoratori, firmatari delle summenzionate missive, di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, nell’affidamento, nella esecuzione, nella direzione e nel collaudo dei lavori relativi ai locali in cui è ubicato il Comando di Polizia Municipale, dei quali, invece, si è occupato a suo tempo il Settore Urbanistica, il quale, però, nonostante siano trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di ottenere copia del Certificato di Agibilità e dalla richiesta specifica di avere notizie in merito a tale certificato, avanzate dal Personale della P.M. e dal Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, non ha ancora dato alcuna risposta, né fornito copia di detto Certificato. Tale situazione è aggravata dal fatto che gli stessi locali del Comando P.M. non sono conformi a tutte o ad alcuna delle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 450/1999 recante norme relative agli edifici, alle sedi, alle strutture e ad i mezzi degli Organi svolgenti compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica, ivi compresa la Polizia Municipale. In particolare risulta che il locali del Comando P.M. non sono conformi alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) la tutela del personale operante; b) la protezione e tutela delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi, aggressioni o interruzione di servizi essenziali; c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate o trattenute nei casi previsti dalla legge (manca una cella di sicurezza); d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali. Il mancato rispetto delle norme di cui al D.M. 450/1999 si appalesa ancora più grave in relazione ai maggiori rischi e pericoli dei servizi svolti in orario notturno.
15. Ancora relativamente all’obbligo del datore di lavoro di procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 dello stesso D.Lgs. 81/2008, preme evidenziare che tale obbligo prevede: 1) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche nel caso di mutamenti srtrutturali dell’attività lavorativa già in atto (è questo proprio il caso di un inserimento di un turno notturno rispetto ai consueti turni diurni); 2) la programmazione delle misure di tutela, con l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale e con il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Attività, queste, non effettuate in relazione ai servizi della Polizia Municipale da svolgere in orario notturno. L’art. 18, co. 1, lett. z) del D.Lgs.n.81/2008, inoltre, pone l’obbligo per il “datore di lavoro” di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi (è giusto il caso dell’introduzione di un terzo turno in orario notturno, n.d.r.) che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro”, e anche tale norma è stata completamente disattesa, giacché il servizio in orario notturno è stato imposto sic et simpliciter da un giorno all’altro, senza alcun previo aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie. Al riguardo degli obblighi che ai sensi del D.lgs n. 81/2008 incombono sul “datore di lavoro”, si ricorda che, in base al D.Lgs.n.242/1996 e in base all’art. 2 dello stesso D.Lgs.n. 81/2008, per “datore di lavoro” deve intendersi “il dirigente” della struttura o “il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”, e da ciò discende che siccome nella Polizia Municipale la figura apicale è individuata nel Comandante, quest’ultimo è pienamente responsabile per tutto ciò che attiene alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Infatti, l’autonomia organizzativa dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e il divieto di interporre un’altra figura dirigenziale non appartenente al Corpo o al Servizio di Polizia Locale tra il Sindaco ed il Comandante, con conseguente divieto di sottoposizione della Polizia Municipale ad un dirigente che non abbia lo status di appartenente al Corpo (vedansi gli artt. 5 e 11 co. 3 della Legge Regionale Abruzzo sulla Polizia Amministrativa Locale n.42/2013, nonché il Capo III “Disposizioni per l’Area di Vigilanza e della Polizia Locale” del CCNL 22.1.2004 e la costante ed univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato di cui alle sentenze n.4605/2012, n.616/2006, n.1360/2001, n.1359/2001 e n.4663/2000), ribadiscono ed acclarano che il Comandante della Polizia Municipale è il solo ed unico responsabile dell’impiego tecnico-operativo del personale e della organizzazione dei servizi, che devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
16. Il combinato disposto degli artt. 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008 prevede, in capo al “datore di lavoro”, l’obbligo di compilare una apposita relazione sulla valutazione dei rischi corredata dall’individuazione ed indicazione delle misure di prevenzione da adottarsi e la conseguente stesura di un apposito documento contenente il programma di prevenzione, ma è un dato di fatto che relativamente ai servizi notturni della Polizia Municipale tale obbligo rimane disatteso, dal momento che non risulta redatto alcun piano per questa particolare tipologia di servizi pericolosi”.
Per il Diccap, quindi, “è del tutto evidente che alla luce di tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti, atti a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro non è consentito al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Vasto articolare l’orario di lavoro di ogni singolo dipendente in orario notturno, ossia oltre le ore 22:00, per mancanza delle più elementari condizioni di sicurezza. Ad ogni modo, questa O.S. è a conoscenza del fatto che il Comandante, con nota prot. 30654 del 16.7.2014, indirizzata al Dirigente amministrativo del Servizio P.M. e, p.c. al Sindaco, aveva ben evidenziato che vi erano numerosi motivi ostativi a che venisse predisposto il servizio della Polizia Municipale oltre le ore 22:00 e, tra questi motivi, il Comandante richiamava espressamente le norme che attengono alla sicurezza del personale. Tuttavia, come possono anche testimoniare alcuni appartenenti al Corpo, il Comandante, a seguito di pressioni ricevute, a far data dal 24 luglio 2014, finiva per disporre ordini del giorno e di servizio affinchè il personale della Polizia Municipale prestasse attività lavorativa anche in orario notturno, e questo “cedimento” del Comandante, se può essere comprensibile sul piano umano, non può essere compreso sul piano della legittimità. Spiace a questa O.S., ed anche a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Vasto, che il Comandante, con il suo cambio di rotta, rischi, a livello personale, di poter subire conseguenze sul piano legale, e per questo la scrivente O.S. auspica che il Comandante, con ragionevolezza, torni sui suoi passi e si astenga dall’emanare ulteriori ordini che impongano al personale della Polizia Municipale di prestare attività lavorativa in orario notturno in mancanza delle condizioni di sicurezza previste dalle norme. Ciò che sta accadendo sul piano dell’organizzazione del servizio della Polizia municipale è inaudito se si tiene presente che, addirittura, il Comandante è arrivato persino a disporre ordini di servizio che prevedono in orario notturno una sola pattuglia, con sole due unità, e per di più senza alcun supporto di una unità in servizio di Piantone presso la centrale operativa del Comando del Corpo. Questo, sia consentito dire, non è nel modo più assoluto una organizzazione di un turno, ma è semplicemente un esporre gli operatori a rischi altissimi in orario notturno, notoriamente pericoloso. Chiunque abbia un minimo di esperienza del servizio di polizia municipale sa bene che un vero turno in orario notturno, fermo restando il pieno rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e se si vuole realmente garantire al contempo un servizio efficiente ed efficace sul territorio, dovrebbe essere organizzato con la presenza di almeno otto operatori (due pattuglie automontate da 3 unità, 1 Ufficiale di turno, e 1 Piantone presso il Comando). E se non è possibile assicurare queste condizioni minime di sicurezza, bisogna prendere atto che il servizio non può essere assicurato e nessuno può pretendere che i lavoratori rischino la loro incolumità, continuando a sacrificarsi come hanno sempre fatto da anni ed anni a questa parte. La solita retorica, anche piuttosto ipocrita, della Città che ha bisogno di sicurezza non regge, in primis perché la polizia municipale non può svolgere autonomamente funzioni di “polizia di sicurezza” (pubblica sicurezza), che invece spettano primariamente e per dettato costituzionale alle Forze di Polizia dello Stato, ed in secondo luogo perché, se non è garantita la sicurezza del personale, a maggior ragione non può essere garantita la sicurezza dei cittadini. E la responsabilità di tali disservizi è da far ricadere solo ed esclusivamente in capo all’Amministrazione che nel corso degli anni non ha mai adeguato la dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale di Vasto a quanto prescritto dalle norme di legge e di regolamento, né si è preoccupata di dare completa attuazione agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, quand’anche si volesse coinvolgere la Polizia Municipale per l’eventuale svolgimento di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, per specifiche operazioni di polizia, in collaborazione con le altre Forze di Polizia dello Stato, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n.65/1986, va comunque tenuto presente che non si può comunque prescindere dal pieno rispetto di tutte le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La Polizia Municipale non dipende né dal Ministero dell’Interno, né dal Ministero della Difesa, ma dal Comune, che è il suo datore di lavoro, e questo Ente è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme volte a garantire la sicurezza degli operatori di polizia municipale, e pertanto, anche a fronte di eventuali richieste, provenienti dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza affinché la Polizia Municipale presti servizio ausiliario di pubblica sicurezza in orario notturno, detto servizio non può e, anzi, non deve essere svolto se per i lavoratori della Polizia Municipale non sia stato prima garantito il totale rispetto di tutte le norme a tutela della loro salute e sicurezza. La scrivente O.S. – proseguono dal Diccap – vuole poi evidenziare che il D.Lgs.n.81/2008 all’art.20 (Obblighi dei lavoratori) dispone che “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni”, stabilendo che “I lavoratori devono in particolare; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di cui alle lettere c) e d) (n.d.r., attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza e dispositivi di protezione), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Ciò implica che in una situazione letteralmente disastrosa, come quella che si è profilata relativamente ai servizi della Polizia Municipale in orario notturno, i lavoratori sono pienamente legittimati a non dare esecuzione ad ordini e disposizioni di servizio che possano mettere a rischio e pericolo la loro incolumità e quella dei colleghi. A questo proposito preme evidenziare anche che, ai sensi dell’art. 19, co. 6 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. h), 2° periodo, del CCNL del 6.7.95, Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando le stesse disposizioni e ordini, o gli atti che ne conseguono, siano contrari alla legge penale o costituiscano illecito amministrativo, dal che discende che siccome le inadempienze alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n.81/2008, costituiscono sempre e comunque o illecito amministrativo o illecito penale, i lavoratori della Polizia Municipale di Vasto sono tenuti a non dare esecuzione agli ordini o disposizioni, in particolare relativi ai servizi notturni, emanati in un quadro di inosservanza delle disposizioni normative poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per giunta, circa la natura giuridica dell’obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che esso abbia carattere contrattuale, dato che il contratto di lavoro degli Enti Locali, grazie alla privatizzazione del pubblico impiego, è divenuto di natura privatistica, ragione per cui è possibile applicare il Codice Civile, e, pertanto, il mancato rispetto da parte del datore di lavoro dell’obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro può comportare da parte dei lavoratori la eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Civile, con conseguente rifiuto di adempiere alla propria prestazione, esercitando il diritto di resistenza e cioè il diritto di cessare di svolgere la proprie mansioni allontanandosi dal luogo di lavoro in caso di pericolo per la propria incolumità. E tutto ciò vale non solo per i lavoratori a fronte di ordini e disposizioni di servizio del Comandante emanate in assenza di condizioni di sicurezza, ma vale per lo stesso Comandante del Corpo di Polizia Municipale a fronte di “direttive” provenienti da chicchessia nel caso in cui nell’Ente siano rimaste disattese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Al riguardo, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez.IV, sentenza n. 10243 del 16.3.2005) ha affermato che “il responsabile per la sicurezza in un Ente pubblico, reso formalmente edotto che una modalità lavorativa costituisce serio pericolo per chi la esegue e non abbia sufficiente disponibilità di spesa onde approntare gli adeguati strumenti di protezione, deve vietarne l’esecuzione al fine di evitare un’eventuale incriminazione sul piano penale, prevalendo, ovviamente, la salute dei dipendenti sull’interesse pubblico all’espletamento delle attività.” Inoltre, relativamente a “direttive” o “disposizioni” che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale si trovi a ricevere da parte del Dirigente amministrativo del Servizio Polizia Municipale, questa O.S. chiede al Comandante di attenersi al totale rispetto di quanto stabilito dalla Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65/1986, dalla Legge Regionale Abruzzo n. 42/2013 in materia di Polizia amministrativa locale e dal vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, ricordando in particolare che la predetta L.R. Abruzzo n.42/2013 all’art. 5, commi 2 , 3 e 4 dispone chiaramente ed inequivocabilmente che “Il Comandante della polizia locale, riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’ente di appartenenza ed in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area, o settore, o servizio, o altra unità organizzativa comunque denominata. Il Comandante della polizia locale attua gli indirizzi dati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, o loro delegati, ovvero dall’organo individuato dal regolamento nel caso di gestione associata dei Corpi e Servizi di Polizia locale ed è responsabile verso questi della gestione delle risorse a lui assegnate, dell’organizzazione, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al Corpo o al Servizio”. E l’art. 11 comma 3 della medesima L.R. Abruzzo n.43/2013 ribadisce che “La polizia locale, comunque organizzata, non può essere considerata struttura intermedia nell’ambito di un più ampio settore organizzativo dell’ente di appartenenza, né essere posta alla dipendenze del responsabile di un settore diverso”. L’art. 9 della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986 dispone che “Il Comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.”, e così pure dispone l’art. 14 co. 1 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto. Ad ulteriore conferma di quanto disposto dalla Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n.65/1986 va ricordato che l’Autonomia del Corpo di Polizia Municipale è stata da sempre evidenziata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha costantemente ribadito la massima secondo cui “la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura più ampia (in un settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del Dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura. Il Comandante deve avere la responsabilità del Corpo e rispondere direttamente al Sindaco delle relative attività. Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di Polizia Municipale” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n.2607/2013, n.4605/2012, n.616/2006, n.1360/2001, n. 1359/2001 e n. 4663/2000). E sempre ad ulteriore conferma di quanto disposto dalla Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n.65/1986 va posto in risalto che nel Capo III del CCNL 22.1.2004, recante “Disposizioni per l’Area di Vigilanza e della Polizia Locale”, al punto “Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale”, viene stabilito che “Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione”. Sul punto, inoltre, è intervenuto anche il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che, con espresso parere, prot. n. 15700/6 del novembre 2012, si è richiamato in toto alle sentenze del Consiglio di Stato che hanno statuito in merito all’autonomia del Corpo di Polizia Municipale e al divieto di sottoporre il Corpo alle dipendenze di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di appartenente ai ruoli della Polizia Municipale, richiamandosi altresì alle disposizioni di cui alla Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986 e a quelle di cui al Capo III del CCNL 22.1.2004, “Disposizioni per l’Area di Vigilanza e della Polizia Locale”, relative alla “Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale”.
Da quanto detto sopra, quindi, per il Diccap “emerge inconfutabilmente che, seppure il Sindaco del Comune di Vasto, abbia conferito, con proprio decreto, al dott. Vincenzo Marcello “l’incarico di direzione del Servizio Polizia municipale (limitatamente alla Responsabilità Amministrativa)”, come si legge testualmente sullo stesso decreto sindacale di assegnazione, il sunnominato dirigente amministrativo non può impartire alcuna “direttiva” o “disposizione” nei confronti del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Vasto che attenga alla organizzazione del servizio ed all’impiego tecnico ed operativo del personale della Polizia Municipale, stanti le chiarissime e sopra citate disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l’ordinamento, l’organizzazione ed il servizio della Polizia Municipale e stante, d’altra parte, anche la espressa limitazione alla sola “Responsabilità Amministrativa”, di cui al citato decreto del Sindaco. E, a tale riguardo va anche sottolineato che le norme di cui alla Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986, e di conseguenza anche quelle di cui alla Legge Regionale Abruzzo in materia di polizia amministrativa locale n. 42/2013 e di cui al Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale di Vasto – in virtù del rimando che la Legge quadro n. 65/86 fa alla Legge Regionale ed al Regolamento del Corpo -, sono da considerarsi come Lex specialis, e pertanto prevalenti su qualsiasi altra normativa disciplinante l’organizzazione degli uffici nel pubblico impiego. Infatti, è lo stesso D.lgs.n.165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che all’art. 70, co. 2, dispone inequivocabilmente che “Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull’ordinamento della Polizia Municipale.” (n.b.: gli artt. 10 e 13 della legge n. 65/86 riguardavano, al tempo della loro emanazione, solo il trattamento economico e le indennità per il personale di polizia municipale, che attualmente sono invece disciplinati dai contratti collettivi). Per giunta è anche il caso di ricordare che l’autonomia del Comandante, quale figura apicale nel Corpo di Polizia municipale è totale e persino il Sindaco non può attuare ingerenze nella gestione e nell’organizzazione dei servizi e nell’impiego tecnico–operativo del personale della polizia municipale, perché se da un lato è vero che la polizia municipale è alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco e che il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’impiego tecnico-operativo del personale, è però altrettanto vero che, in base a quanto stabilito dal D.Lgs.n.267/2000 e dal D.Lgs.n.165/2001, vi è piena e totale separazione tra le funzioni di indirizzo politico (spettanti al Sindaco) e quelle di carattere tecnico gestionale (spettanti al Comandante), tanto che anche l’art. 13 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Vasto dispone molto chiaramente che “Il Corpo di polizia municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco o dell’Assessore delegato, che esercita le funzioni di cui all’art. 8, ossia “impartire le direttive di carattere generale”, “vigilare sul buon andamento del servizio” e “adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti”, nel rispetto del principio della separatezza tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di carattere tecnico-gestionale.”. Dunque, il Sindaco può certamente “impartire le direttive di carattere generale” e “vigilare sul buon andamento del servizio”, ma giammai può entrare sul piano della gestione tecnica del servizio che compete solo ed esclusivamente al Comandante”.
In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, il Diccap “diffida il Comandante della Polizia Municipale di Vasto ad articolare l’orario di lavoro di ogni singolo dipendente in orario notturno, ossia oltre le ore 22:00, per mancanza di condizioni di sicurezza, ed avverte che l’eventuale ulteriore prosecuzione del servizio della Polizia Municipale in orario notturno, senza che sia garantito il pieno rispetto di tutte le norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà denunciata senza alcun indugio all’Autorità Giudiziaria, ricordando che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede sanzioni anche di carattere penale per la violazione di molte delle prescrizioni in esso contenute”.

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