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Un’altra legge regionale bocciata dalla Corte Costituzionale

palazzo-della-consultaUn’altra vittoria per il Governo Monti, un’altra sconfitta per Gianni Chiodi e la sua Amministrazione. A decretare una tale situazione ci ha pensato ancora una volta la Corte Costituzionale che con la sentenza 105 del 22 maggio ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1 della Legge numero 16 della Regione Abruzzo del 5 aprile 2012.

In particolare la norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo recava “In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell’Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali”.

Con delibera del 30 maggio 2012, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale il presente articolo per violazione degli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La Consulta ha ritenuto congrua l’impugnazione del Governo di fatto bocciando l’operato del Consiglio regionale.

Questo perché le decisioni assunte all’Emiciclo vanno a violare i limiti dell’8% per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione sancito dalla “disciplina stabilita dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia”; e non solo, risultano illegittime anche nei metodi di selezione, per le quali la Corte Suprema non risparmia commenti al curaro “la norma impugnata è caratterizzata da una notevole vaghezza circa il meccanismo di individuazione degli impiegati cui conferire gli incarichi di dirigente di servizio si deve concludere nel senso che l’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2012 finisce per consentire che un rilevante numero di incarichi dirigenziali siano attribuiti a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione senza che siano prestabilite adeguate garanzie circa la loro selezione”, e quando stabiliscono la possibilità di un rinnovo di 3 anni.

Luigi Spadaccini
(spadaccini.luigi@alice.it)

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