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L’amarezza di Gianni Chiodi dopo le decisioni della Consulta

chiodi_gianniProprio ieri abbiamo riportato la notizia della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della Legge della Regione Abruzzo n.33 del 17 luglio 2012 con il quale il Consiglio regionale aveva istituito uno stanziamento di 200 mila euro per i rimborsi ai cittadini affetti da patologie oncologiche. È lo stesso Gianni Chiodi, però, a ricordare come siano ben due le leggi regionali che finanziavano o ripristinavano parzialmente i benefici in favore dei malati oncologici che sono stati impugnati dal Governo e bocciati dalla Consulta, decisioni che per il Governatore dell’Abruzzo rappresentano quanto sia impossibile oggi come oggi assicurare lo stato sociale ai propri cittadini. ”Due leggi regionali – ha proseguito Chiodi – hanno ripristinato i benefici in favore dei malati oncologici ma anche dei pazienti trapiantati. Entrambe sono state impugnate dal Governo, nonostante le risorse utilizzabili per i rimborsi non derivassero dalla fiscalità destinata ad assicurate il rispetto del piano di rientro“. “Continuerò a lavorare per far uscire l’Abruzzo dal commissariamento e dal Piano di rientro – ha aggiunto il Commissario – e, quindi, dai vincoli conseguenti, ma nel frattempo, con i tecnici regionali, cercherò di individuare anche altre possibilità per dare un sostegno ai malati oncologici e nefropatici che contano su questo piccolo aiuto economico“. Per ristabilire il sussidio ai malati oncologici il Consiglio regionale approvò la legge regionale che prevedeva uno stanziamento di 200 mila euro a favore dei malati oncologici. Il Governo ha impugnato tale legge regionale e con sentenza n. 104 del 29 maggio 2013 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Nel 2011 e nel 2012, erano state varate due leggi regionali di finanziamento e parziale ripristino dei benefici in favore dei malati oncologici (per il 2011, la L.R. 9.11.2011, n. 39 ? per il 2012, la L.R. 33 del 17.07.2012), entrambe impugnate dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale nonostante prevedessero un finanziamento a carico del bilancio proprio; la prima legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con decisione n.102/2012, mentre la seconda è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104 del 29 maggio 2013. La legge 39/2011 all’art. 35 prevedeva il finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati e la seconda la 33/2012 all’art. 3 stabiliva che la Regione avrebbe corrisposto ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, un rimborso così come stabilito dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6. Lo stanziamento invece relativo ai nefropatici è stato progressivamente ridotto alla spesa effettivamente sostenuta per i rimborsi spese a favore dei nefropatici cronici in trattamento dialitico, su rendicontazione delle Aziende USL; e va anche precisato, al contrario, che sono stati eliminati i “sussidi” in favore dei nefropatici, ovvero le prestazioni di mero incentivo economico, e conservati i soli rimborsi spese fino alla piena attuazione del piano di rientro.

Lu. Spa.

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