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Parchi, giardini pubblici e aree gioco: ecco le regole di accesso e di controllo

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze all’aria aperta e orientate sia alla scoperta dell’ambiente, sia alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), così come previsto dalla normativa vigente.

Gli aspetti considerati dal Governo riguardano l’accessibilità degli spazi, i compiti del gestore e la responsabilità del genitore o dell’accompagnatore.

Pertanto l’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

  1. da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
  2. limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove compatibile con le attività di assistenza, e l’utilizzo dei DPI, così come previsto dalla normativa vigente, nell’area interessata.

Dal canto suo il gestore deve disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro e posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

Le responsabilità dell’accompagnatore sono invece quelle di attuare modalità di accompagnamento diretto dei bambini minori di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:

  • in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore;
  • in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilità, cronicità e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
  • rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l’accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.
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