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Cassa integrazione in deroga (CIGD), ecco le istanze ammesse

E’ salita all’86%, pari a 11.155 istanze, la percentuale delle domande istruite dal gruppo di lavoro che si occupa della Cassa integrazione in deroga. Di queste, 5.570 sono complessivamente le istanze che sono state valutate positivamente e inviate all’Inps da quando è stata aperta la piattaforma informatica, mentre una parte delle rimanenti, cioè quelle che non state del tutto dichiarate respinte, necessitano di ulteriore istruttoria che verrà conclusa quando le aziende avranno integrato la documentazione mancante richiesta.

I dati con gli elenchi delle aziende beneficiarie sono stati forniti dal Dipartimento Lavoro-Sociale, a seguito del primo report di giovedì 30 aprile. Negli ultimi due giorni, infatti, il Servizio ha provveduto a pubblicare altri due elenchi, quello del primo maggio con 1086 domande positive inviate all’Inps, e quello del 2 maggio con 1245 esiti positivi.

I numeri degli ultimi due giorni aggiornano così i dati del 30 aprile (3240 esiti positivi, 60% domande esaminate), ma soprattutto riducono di molto lo scarto delle domande ancora da esaminare. Il gruppo di lavoro ha istruito le domande inviate al 22 aprile. Alla data attuale le istanze arrivate sulla piattaforma ammontano ad oltre 13 mila; la frequenza delle domande negli ultimi giorni è sensibilmente inferiore a quella dei primi giorni e questo lascia presagire che nel corso della settimana che sta per partire tutte le domande verranno istruite ed evase.

Cassa integrazione in deroga (CIGD), ecco tutte le istanze ammesse. Invio domande di Cassa integrazione guadagni in deroga all’Inps:

Elenco n. 7 delle imprese ammesse – invio del 01.05.2020

Elenco n. 6 delle imprese ammesse – invio del 30.04.2020

Elenco n. 5 delle imprese ammesse – invio del 29.04.2020

Elenco n. 4 delle imprese ammesse – invio del 28.04.2020

Elenco n. 3 delle imprese ammesse – invio del 25.04.2020

Elenco n. 2 delle imprese ammesse – invio del 24.04.2020

Elenco n. 1 delle imprese ammesse – invio del 20.04.2020

In merito alle domanda di Cassa integrazione in deroga il Servizio Lavoro – Ufficio ammortizzatori sociali ha emesso la seguente precisazione:

ARTIGIANI – Integrazione salariali per Covid-19

Come precisato dalla circolare INPS 47/2020  i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga, neanche per i singoli lavoratori e neanche se hanno finito la prestazione ordinaria.

Per il settore dell’artigianato, sempre con riferimento alla Circolare 47/2020 e a seguito di successive interlocuzioni con INPS,  si rappresenta che il  Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo, ne deriva che tutti i datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto Fondo, identificati dall’Istituto con il codice di autorizzazione “7B”, avendo diritto alle tutele del Fondo non possono accedere alle prestazioni del FIS o alla Deroga. Poiché FSBA è obbligatorio senza limite dimensionale, l’azienda anche con meno di cinque dipendenti non può accedere alla cassa in deroga.

Si evidenzia che in fase di istruttoria sono state rilevate istanze di richiesta di CIG in deroga, presentate da  datori di lavoro “Artigiani “che, come sopra specificato non possono richiedere la suddetta prestazione  prevista dall’art. 22 del DL 18/2020.

Al fine di evitare disguidi procedurali, con il rischio di non poter accedere a alcuno strumento  di integrazione salariale, si invitano i datori di lavoro di che trattasi, a ri-verificare la propria situazione e a richiedere la prestazione di integrazione salariale ordinaria al proprio fondo bilaterale dell’artigianato, previa richiesta alla Regione Abruzzo, di annullamento della istanza presentata, inviando una pec all’indirizzo DPG007@pec.regione.abruzzo.it, indicando il numero progressivo dell’istanza, la regione sociale e la matricola INPS.

AGRICOLTURA – Integrazioni salariali per Covid-19

La circolare Inps 47, al punto 4, con riferimento alla cassa integrazione speciale per i lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo, disponendo, in prima battuta, il ricorso alla CISOA.

INPS ha  precisato che è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA” e la prestazione viene concessa secondo la normativa sopra richiamata.  Solo qualora l’azienda abbia fatto già ricorso, per altre causali, al numero massimo di giornate fruibili, sarà possibile richiedere la tutela della cassa integrazione in deroga. ( rif.  anche messaggio INPS n. 1541 del 08/04/2020)

Relativamente all’accesso alla CIG in deroga dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, atteso che detti lavoratori non hanno diritto alla CISOA,  essi possono rientrare nella tutela della Cassa in deroga. Tale tutela vale anche, come ricordato nella circolare Inps n. 47/2020, per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato per i quali l’azienda non possa chiedere la tutela della CISOA, avendo superato il numero massimo annuale di giornate fruibili (90 giornate).
Quanto alla prospettata problematicità della possibile interferenza tra il lavoratore agricolo a tempo determinato, destinatario della integrazione salariale in deroga, e il lavoratore agricolo destinatario dell’indennità di cui all’art.30 del DL n. 18/2020 per il mese di marzo, si fa presente che non potrà esserci alcuna interferenza tra le due prestazioni essendo le stesse rivolte a soggetti diversi. Più precisamente, il trattamento di integrazione in deroga, rivolto ai predetti lavoratori agricoli, presuppone l’esistenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato mentre il lavoratore agricolo destinatario – in presenza di alcuni requisiti di legge – dell’indennità di cui precitato art.30, non ha alcun rapporto di lavoro subordinato in essere, ed è dunque un disoccupato. Ne consegue che risulterebbe del tutto anomala una richiesta  di cassa integrazione in deroga che comprendesse lavoratori agricoli che hanno chiesto, e magari ottenuto,  l’indennità di 600 EUR di cui al predetto art. 30.

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