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Tra Eliana Menna e Corrado Sabatini non c’è pace

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Eliana Menna

Dopo le notizie che hanno raccontato come  la I sezione del Tar Abruzzo di Pescara abbia deciso per il non accoglimento del ricorso presentato da Eliana Menna, assistita dall’avv. Danilo Menna, contro la permanenza di Corrado Sabatini nell’Aula consiliare Vennitti, l’esponente dell’IdV ha provato il contrattacco dichiarando ad alcuni colleghi “sono due le sentenze del Tar. La prima ha condannato il Comune, la seconda ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso” e anticipando una conferenza stampa che terrà sabato, alle 10.30.

Abbiamo cercato di ricostruire quanto accaduto alla luce proprio delle dichiarazioni della Menna e, in effetti, le sentenze sono due.

Con la prima, come anticipato già l’altroieri, i giudici amministrativi hanno rilevato il difetto di giurisdizione del ricorso in quanto, e lo ricorda la sentenza, l’articolo 70 comma 1 del D. Lgs. 267 del 2000 dispone che “La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile” ed ha, poi, condannato “la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune (difeso dall’avvocato Stefano Monteferrante) costituito in giudizio della somma complessiva di euro 1.500 a titolo di spese processuali”.

La seconda sentenza, invece, è stata pronunciata contro il Comune di Vasto, ma non è inerente la richiesta di surroga di Sabatini. Infatti, da una ricostruzione dei fatti, la Menna avrebbe richiesto al Comune gli atti dei contenziosi  tra l’ex assessore all’urbanistica e l’Ente, il quale aveva 20 giorni per consegnarli.

Il Comune si è visto intimare da Corrado Sabatini, attraverso il proprio legale, la possibilità di fornire esclusivamente la documentazione inerente la propria posizione con l’Ente, ma non quella della società di cui è membro. Il Comune, quindi, non ha rispettato la scadenza dei termini per la consegna della copia degli atti e la Menna si è rivolta ai togati amministrativi perché imponessero all’Ente di fornirli.

Nel mentre il procedimento amministrativo ha seguito il suo iter, il Comune ha provveduto a quanto richiesto tenendo fede alle prescrizioni imposte dal legale di Sabatini.

Da tutto quanto sopra riportato è scaturita la seconda sentenza che ha in parte accolto le richieste della Menna di fatto riconoscendo che il Comune non ha provveduto nei termini, ma alla fine ne ha limitato le colpe riconoscendo anche che ha comunque consegnato quanto richiesto e per questo è stato condannato a risarcire il contributo unificato pari a 240 euro.

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