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Il Consiglio di Stato boccia il campo fotovoltaico a Punta Aderci

Con sentenza n° 176 del 15 gennaio 2013 il Consiglio di Stato ha bocciato definitivamente il progetto di realizzazione di un campo fotovoltaico nell’area di rispetto della riserva naturale di Punta Aderci. La”’Floew Srl”, che avrebbe voluto realizzare un impianto con un’estensione di ben 2500 mq, si era rivolta al massimo organo della Giustizia amministrativa chiedendo “la riforma della sentenza breve del T.A.R. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, Sezione I, n. 00073/2012, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del settore urbanistica e Pianificazione del territorio del Comune di Vasto prot. 42650 del 27 settembre 2011 (con cui è stata negata la ammissibilità dell’intervento di realizzazione di un parco fotovoltaico), della nota del 9 agosto 2011 con cui il Presidente del Comitato di gestione della Riserva naturale di Punta Aderci ha comunicato allo sportello unico dell’edilizia del Comune di Vasto il parere espresso con verbale 22 dell’8 agosto 2011 dal comitato di gestione della riserva naturale (di non idoneità del sito alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico), della nota del Dirigente del settore urbanistica ed edilizia del comune del 9 agosto 2011 (che, in relazione al parere del comitato di gestione, dichiarava non ammissibile l’intervento in questione) e degli atti connessi (in particolare dell’ordinanza di sospensione dei lavori e della comunicazione di avvio del procedimento del Comune del 26 agosto 2011); inoltre per l’accertamento dell’inadempimento del Comune in ordine alle istanze di rilascio di dichiarazioni di idoneità presentate dalla società ricorrente e dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere in senso positivo, nonché per la condanna del Comune di Vasto e del Comitato di gestione della riserva al risarcimento dei danni”. Il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le istanze, ivi comprese quelle inerenti il risarcimento danni a carico di Comune ed Ente gestore della riserva, avanzate dalla Floew ritenendo il ricorso non fondato nel merito. Ha optato però per la compensazione delle spese di giudizio.

La sentenza così come depositata scrive la parola fine sulla delicata vicenda.

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