Prosegue l’attività di orientamento da parte dell’associazione codici in materia di super bonus che intende mettere a disposizione dagli utenti un decalogo esplicativo delle maggiori problematiche connesse a tale agevolazione fiscale e dei rischi a cui vanno incontro coloro che ne usufruiscono tanto il presidente Riccardo alinovi si mette a disposizione di tutti coloro che vorranno maggiori informazioni, rimarcando che gli ostacoli che pone la normativa sono tanti ed è facile per i consumatori imbattersi in brutte sorprese.
SUPERBONUS 110% DECALOGO PER IL CONSUMATORE
1) Superbonus 110%: che cos’è?
Va ricordato, innanzitutto, che il superbonus 110% è «un’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici».
2) Superbonus 110%: qual è il rischio legato allo sconto in fattura?
Se c’è qualcosa che può far davvero gola del superbonus 110% è la possibilità di non dover attendere degli anni per recuperare le spese sostenute attraverso la dichiarazione dei redditi, cioè con la normale detrazione fiscale, ma di usufruire della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Il che consentirebbe, almeno sulla carta, di fare i lavori quasi gratis. Può succedere, però, che una volta avviati gli interventi l’impresa fallisca. Nel malaugurato caso in cui l’impresa dovesse fallire, il Fisco avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti. In altre parole: se il contribuente e il general contractor si sono accordati sullo sconto in fattura, il committente sarà tenuto a saldare le spese per intero, dato che l’impresa – fallita – non sarà in grado di far fronte ai suoi impegni economici derivati dallo sconto in fattura.
3) Come funziona la cessione del credito?
La cessione del credito riguarda esclusivamente il singolo condòmino, la prima cosa da verificare è se si è titolari di quel credito: Posso decidere di cederlo o tenerlo. L’assemblea non può decidere per me, è diritto di ognuno se cederlo o meno. La responsabilità finale è sempre in capo al contribuente, quindi i controlli di Agenzia delle entrate mirano a verificare l’effettiva spettanza e la presenza di tutti i requisiti in capo al contribuente. I controlli sulle aziende cessionarie sono volti solo a verificare l’utilizzo irregolare del credito d’imposta ottenuto Pertanto in caso di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà il contribuente a dover pagare con le maggiorazioni di interessi e sanzione.
4) Superbonus 110%: qual è il rischio di sanzioni fiscali e penali?
L’Agenzia delle Entrate controlla anche i costi sostenuti dal contribuente in base ai lavori realizzati. Lo scopo di queste verifiche è quello di accertare che non ci siano dei prezzi «gonfiati» per ottenere dei guadagni «extra». Può succedere, però, che ci sia uno scostamento rispetto al prezziario fissato dalla legge, cioè che il costo finale sia superiore a quello consentito. Nel caso in cui i controlli del Fisco sulla cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura riscontrino delle irregolarità di qualsivoglia genere, l’Agenzia delle Entrate può revocare il relativo bonus casa e chiedere al contribuente di pagare il credito indebitamente ceduto. In altre parole, si dovrà versare:
• la detrazione non spettante;
• la sanzione del 30%;
• gli interessi.
5) Nel caso in cui un condominio fa la cessione del credito ad una banca viene esonerato da ogni responsabilità?
L’importate è che quel credito sia esigibile. Il problema è che alla banca viene subito ceduto il credito prima della verifica contabile che avverrà alla fine, può darsi che ci sia un ‘Delta’ (differenza tra quello che io progetto e la verifica di congruità) e su tale differenza sarà chiamato a rispondere il committente.
6) Se la ditta che i lavori ha dei problemi di qualunque tipo, la banca può rivalersi sul condominio?
Assolutamente si. Nel momento in cui si sceglie una ditta o società per un lavoro, questa deve avere certi requisiti tecnici di legge, altrimenti chi ne paga le conseguenze è il condominio. È per questo che ci si deve tutelare, sin dall’inizio, sapendo a quale ditta ci si sta affidando per i lavori, se è solvibile, se ha garanzie di affidabilità e se non abbia precedenti con la giustizia ed idonea assicurazione, se tutto quello che porta (materiali, attrezzattura ed operai) è a norma di legge. Altrimenti le responsabilità ricadono sul condominio.
7) Cosa succede se a fine lavori il tecnico che certifica commette errori?
È un problema che ha diversi risvolti: il primo punto che deve fare l’amministratore è verificare che quel professionista che stà effettuando il lavoro sia assicurato per i lavori che stà svolgendo, proporzionalmente alle certificazioni che deve rilasciare. Bisogna poi vedere l’errore se è formale, amministrativo, o voluto, in quanto possono esserci anche responsabilità penali, come nel caso di sovrafatturazione o sovrastima. In ogni caso l’errore del tecnico può far perdere l’agevolazione del 110%.
8) Se nel condominio si sono abusi edilizi?
Prima di iniziare qualunque incarico bisogna verificare se ci sono abusi sulle parti comuni che possono compromettere l’acquisizione di quel bonus; sulla base di questo fare una proiezione con un termotecnico se davvero si passa alle due classi energetiche superiori; stare attenti ad i
documenti che servono ed alle varie verifiche.
9) Si può recedere dal contratto?
Sotto questo primo profilo, è bene assicurarsi che, all’interno del contratto stipulato tra committente (privato) ed impresa e/o i professionisti incaricati dell’asseverazione e del visto di conformità, sia prevista la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto quando l’impresa e/o il professionista si sia reso responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del contratto ferma restando l’applicazione delle norme codicistiche in tema di inadempimento e risoluzione ex artt. 1455 c.c. s.s.
10) E’ possibile stabilire delle penali?
Ulteriore elemento da attenzionare riguarda le penali, siano esse gravanti sul privato che sull’impresa e/o sul professionista. A titolo esemplificativo, vi sono numerosi contratti in cui si prevede la gratuità dell’attività istruttoria della pratica da parte dell’impresa/professionista ma che prevedono al contempo una penale nel caso in cui il privato decida di non eseguire più i lavori. In tal caso, è raccomandabile che il privato, prima di sottoscrivere il contratto, si sinceri che la penale sia commisurata e proporzionata ed eventualmente concernente i soli costi relativi alle attività istruttorie. In secondo luogo, è opportuno che il contratto preveda una penale gravante anche sull’impresa e/o sul professionista in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali, ad esempio mancato rispetto delle scadenze ed esecuzione dei lavori non rispondente alle regole dell’arte.
Quali i consigli dell’avvocato Luca Damiano?
Una regola che deve essere chiara è attenzione ai contratti. Non autorizzate l’amministratore condominiale a sottoscrivere i contratti con l’impresa esecutrice ed i vari professionisti, se non dopo averli esaminati attentamente, anche attraverso l’ausilio di professionisti, che dovrebbero essere indicati e scelti dall’assemblea dei condomini, a tutela dei loro interessi. Non dimentichiamo che l’amministratore condominiale, una volta sottoscritti i contratti, impegna tutti i condomini, rendendoli direttamente e personalmente responsabili nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori e del fisco. A tal proposito è opportuno anche verificare che l’amministratore possegga un’adeguata formazione
e competenza professionale in materia, così come previsto dal D.M. 140/2014, nonchè un’idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale.
Per maggiori informazione ed orientamento sul Superbonus, contattate l’associazione Codici–sede di Vasto, nella persona del suo presidente sig. Riccardo Alinovi al 3387988935, che potrà offrirvi un prezioso contributo in una materia così delicata e specifica.