Banner Top
Banner Top

No alla vendita di bevande ed alcolici in bottiglie o bicchieri in vetro o latta fuori dai locali

Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, con l’Ordinanza N.46 di ieri 22 giugno ha disposto ai titolari o ai gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande – ristoranti, bar e pub -, alle attività commerciali alimentari su aree pubbliche e alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non,  il divieto di vendere e somministrare o cedere a terzi, bevande ed alcolici in bottiglie o bicchieri di vetro, contenitori di latta fuori dai locali pubblici su aree pubbliche e private ad uso pubblico.

Il primo cittadino ha inoltre disposto l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica (ed altro) che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

L’obbligo inoltre, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata.

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al “bene comune” e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscono buona qualità della vita nella comunità.

Una decisione, quella presa dunque dal sindaco Menna, al fine di intervenire a tutela dell’igiene, del decoro e della sicurezza urbana (determinando oltretutto l’esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività) oltre che a tutela della incolumità pubblica e sicurezza dei pedoni.

tale decisione è stata presa anche dal fatto che, negli anni passati, si è verificato il rinvenimento di cocci di vetro dovuti a rotture di bottiglie per le strade, ma anche all’interno di parchi o giardini pubblici e nella aree attrezzate con aiuole e panchine mettendo così a rischio l’incolumità dei cittadini con particolare riguardo ai bambini ed animali domestici abituali frequentatori di questi luoghi oltre che arrecare un danno al decoro della città e alla sicurezza del suolo, dell’ambiente e dell’abitato stesso.

L’inosservanza di tale disposizione, che resterà in vigore fino al 1 ottobre 2020, comporterà una sanzione pecuniaria pari a 150,00 euro.

 

 

 

 

Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli

Related posts

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com