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4 le “zone rosse” in Molise. Dopo Montenero e Riccia “isolate” anche Pozzilli e Venafro

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha firmato il decreto che istituisce la zona rossa per i Comuni di Venafro e Pozzilli in provincia di Isernia, e riguarda circa 30 mila persone. Salgono così a quattro i Comuni in zona rossa in Molise dopo i casi di Riccia e Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso.

Nell’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale, Donato Toma N° 10 del 21 Marzo 2020 si legge:

[…] Fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

  • a) divieto di allontanamento dal suindicato territorio da parte di tutti gli individui ivi presenti;
  • b) divieto di accesso nel territorio dei suindicati Comuni;
  • c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle
strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. E’ altresì consentito l’attraversamento veicolare del territorio compreso nei Comuni di Pozzilli e Venafro lungo le SS6dir, SS85, SS85var.

3. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  1. E’ fatto obbligo ai familiari conviventi dei soggetti di cui all’elenco degli operatori dell’IRCCS Neuromed, trasmesso dall’Istituto, a mezzo pec, con nota prot.33 del 20.03.2020, a seguito di formale richiesta da parte dell’ASReM di cui alle note prot. N. 28278 del 19.03.2020 e prot. N. 28424 del 20.03.2020:
    a. di osservare la quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni;
    b. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
    c. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
  2. Sono demandate all’ASreM :
    a. l’individuazione , previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di
    residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;
    b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o
    domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.

 

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