I cittadini e , soprattutto, i tecnici vastesi che operano nel settore della edilizia e delle costruzioni , ricorderanno che con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29.07.2019 veniva adottato anche a Vasto , il Regolamento Edilizio Tipo elaborato secondo lo schema tipo , approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 20.10.2016 , di cui all’art.4 , comma 1-sexies del DPR n. 380/2001 e la relativa Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 850 del 28/12/2017 che ha disposto il recepimento della citata intesa .
Il Consiglio , in sede di approvazione, a larghissima maggioranza ,evidenziava il concetto che il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi introdotte con l’innovativo Regolamento Edilizio Tipo , non avrebbe comportato la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data della sua entrata in vigore , in quanto questi ultimi – in caso di possibile contrasto – avrebbero dovuto ritenersi prevalenti , fino alla approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, della sua revisione o di eventuali varianti.
La stesura ortosintattica del richiamato atto deliberativo del Consiglio Comunale di Vasto n. 71/2019 non ha , purtroppo, fissato con limpida precisione tale orientamento e , al contrario , la modalità applicativa degli uffici comunali vastesi , non pare aver adeguatamente raccolto gli esplicitati indirizzi e gli orientamenti del Consiglio Comunale , per il varo delle procedure da adottare per l’esame delle pratiche edilizie e per la gestione del periodo transitorio intercorrente dalla data di approvazione del nuovo RET fino alla approvazione di una apposita variante al vigente Piano Regolatore Generale del nostro comune .
A nulla è servito nemmeno il successivo intervento della Regione Abruzzo che , con propria legge n. 25 del del 23.08.2019, ha confermato la logica degli orientamenti preconizzati dalla richiamata delibera C.C. n. 71/2019 , precisando le disposizioni a cui occorre – appunto– fare riferimento per la applicazione del nuovo RET, il quale deve entrare in vigore solo al momento del varo di un nuovo PRG e che ,allo stato, non è applicabile ( salvo che per le definizioni uniformi) sulle previsioni vigenti e sull’edilizia già costruita .
Occorre – quindi- rimuovere ogni confusione , confermando gli indirizzi dell’intero Consiglio .
Per questo motivo si rende necessario operare con urgenza , a chiarimento confirmatorio delle determinazioni assunte, anche per rimuovere l’imbarazzo sia dei tecnici progettisti nella predisposizione delle pratiche edilizie , sia degli uffici istruttori del Comune di Vasto , per il relativo esame e la conseguente definizione amministrativa delle procedure .
Rimuovere tali dubbi interpretativi, lamentati con forza dalla utenza , potrà consentire una maggiore efficienza degli uffici tecnici comunali nell’esame delle pratiche edilizie , risolvendo uno dei tanti problemi amministrativi e tecnici , che ostacolano il migliore andamento della economia e la efficienza dei servizi per la edilizia della nostra Città.
Il Nuovo Faro di Vasto – Edmondo Laudazi