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Morte Smargiassi, la replica dell’avvocato Del Re

In riferimento al procedimento penale avente ad oggetto il sinistro stradale con esito mortale per la compianta sig.ra Roberta Smargiassi, si fa seguito al precedente comunicato stampa, lo scrivente, in qualità di difensore dell’indagato intende effettuare alcune precisazioni, avendo letto il comunicato del difensore delle parti offese. In primo luogo si osserva che è poco opportuno aver diffuso le complete generalità dell’indagato, in quanto sono stati da poco conclusi gli atti di indagine ed il mio assistito non ha ancora la veste di imputato dal che non ci si attendeva tale divulgazione specie da un Collega di esperienza. Si precisa che il cliente riferisce di aver già ricevuto minacce alla propria incolumità, appena dopo rese note le generalità, dal che gli ovvi rischi e conseguenze cui è stato esposto l’assistito con una tale divulgazione.

Spiace, poi, dover confutare quanto riferito dal Collega, in merito alla sussistenza dell’aggravante dell’eccessiva velocità, che, in effetti non è più contestata, all’esito delle indagini e delle registrazioni della scatola nera presente sul veicolo condotto dallo stesso indagato. Il mancato rispetto del semaforo rosso, di contro, è circostanza rimasta controversa: peraltro lo stesso Perito della Procura, come già in precedenza comunicato, ha riferito che l’indagato ha posto in essere manovra di emergenza di sterzata a sinistra (pag. 36 dell’elaborato peritale), dopo essersi immesso su
corsia di canalizzazione favorita da luce semaforica verde.

Il sottoscritto, nel precedente comunicato, non ha mai affermato che la compianta sig.ra SMARGIASSI non indossasse il casco protettivo, ma che questo si sfilò immediatamente dopo l’urto. Il Perito della Procura, al riguardo, non afferma affatto che la sig.ra Smargiassi portasse il casco allacciato, ma, al contrario solo che “il laccio sottogola era regolarmente funzionante” (pag. 12 dell’elaborato peritale), circostanza molto diversa da quella di portare il casco regolarmente allacciato. In altri termini, il Perito della Procura ha semplicemente riferito che il casco era munito di laccio sottogola funzionante, ma non ha mai affermato che esso fosse stato, in effetti, regolarmente allacciato al momento del sinistro, come sostenuto dall’Avv. Cerella. Dalle riprese video si osserva che il casco si sfila immediatamente dopo l’urto, circostanza incompatibile con il regolare allaccio del casco.

Sempre il Perito della Procura sostiene che l’intersezione è estremamente pericolosa, poiché “pur essendo a 4 vie in realtà risulta sfalsata, cioè le 4 vie non insistono sulla stessa croce di intersezione ma la Via Giulio Cesare e la Via 7 Dolori sono sfalsate di circa 10 m.” (pag. 8 dell’elaborato peritale) sicché “la visibilità tra i veicoli si è aperta soltanto negli istanti dell’impatto, data la conformazione dei luoghi” (pag. 18 dell’elaborato peritale): tale considerazione è in contrasto con quanto riferito dal legale delle parti offese, secondo cui l’indagato avrebbe avuto visibilità da circa 20 m. Lo stesso Perito della Procura precisa poi che l’impianto semaforico sulla corsia di marcia del veicolo condotto dal mio assistito era carente, in quanto “la lanterna semaforica è posta solo sul margine destro della carreggiata ma non vi è ripetizione nella parte al di sopra della carreggiata” (pag. 10 dell’elaborato peritale) e risulta almeno parzialmente coperto dal fogliame degli alberi (pag. 11 dell’elaborato peritale). Peraltro al riguardo sulla cronaca locale nota a tutti si può leggere che vi sono state numerose lamentele a causa del fogliame degli alberi che copre l’impianto semaforico ed i lampioni, riducendo l’illuminazione e la visibilità, tant’è che l’intersezione ha l’indice più alto
di sinistrosità della città. Peraltro il Perito della difesa ha dettagliatamente analizzato la regolazione semaforica e verificato che essa
non è ben sincronizzata, in quanto crea rischi di interferenze nelle traiettorie veicolari. La frase pronunziata dall’indagato al momento del sinistro è stata mal interpretata e non è frutto di falsa rappresentazione dei fatti: il ripensamento del mio assistito in merito alla svolta a destra è stato determinato dall’improvviso avvistamento dell’abbaglio della luci della moto, frappostasi sulla sua traiettoria (come emerge dalle registrazioni della scatola nera montata sulla Punto e dalle riprese video).

Peraltro le dichiarazioni del mio assistito sono state prese in assenza dell’avvertimento che egli era indagato e, quindi, in chiara violazione del suo diritto di difesa. Anche l’accelerazione poco prima dell’urto è stata effettuata in emergenza, al fine di evitare l’impatto, in quanto vi è perfetta sincronia tra accelerazione e sterzata a sinistra in emergenza. Spiace osservare che non corrisponde al vero che l’indagato ed i suoi familiari non avrebbero espresso cordoglio alla famiglia Smargiassi per quanto accaduto, in quanto nell’immediatezza è stata trasmessa lettera di condolenza, come si evince anche da articolo a mezzo stampa pubblicato su Zonalocale in data 4.07.2016 mai oggetto di smentita, in cui si riferisce che “la famiglia del giovane è addolorata per quanto accaduto e ha inviato il proprio messaggio di cordoglio alla famiglia che ha subito la perdita di una giovanissima vita”.

Il cordoglio, pertanto, è stato già espresso pubblicamente e qui si ribadisce. Si precisa che l’indagato ed i suoi famigliari, tuttora sconvolti per l’accaduto, hanno sempre avuto rispetto dell’altrui giusto dolore e sempre nutriranno tale sentimento ed anche nel precedente comunicato si premetteva questo, evidenziando il profondo rammarico per la perdita di una giovanissima vita. Sempre nel precedente comunicato si osservava, infine, che il mio assistito (titolare di legittimo diritto a manifestare le proprie ragioni) è stato fatto oggetto di discredito mediatico senza precedenti, e, pertanto, correttamente nel rispetto dei tempi di giustizia e diritti di tutti i soggetti coinvolti, si era in attesa della conclusione delle indagini, al fine di portare a conoscenza dell’opinione pubblica elementi di verità che potessero mostrare l’indagato (il quale non guidava in stato di ebbrezza, né aveva la coscienza alterata dall’uso di sostanze stupefacenti, né ometteva soccorso, anzi si adoperava al fine di prestare immediata assistenza) in una luce diversa da quella in cui era stato ingiustamente posto in vari mesi di “campagna pubblicitaria” contro ed in odio, che pure prosegue tutt’oggi.

Avv. Pompeo Del Re

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1 Comment

  1. biagio natale

    resta sempre il fatto che tali notizie, affermazioni e precisazioni andrebbero fatte nelle sedi appropriate non in piazza a dar adito a chiacchiere da bar che sarebbero comunque lesive per i parenti del
    la vittima e per l’autista

    Reply

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