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Accesso agli atti, arriva il via libera della commissione

conferenza stampa-opposizione-urbanistica - 13 - desiatiAlla fine è arrivata la tanto attesa risposta della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata dalla Segreteria generale del Comune di Vasto circa la richiesta pervenuta dal consigliere di Progetto per Vasto, Massimo Desiati, volta ad ottenere le informazioni relative all’elenco delle imprese operanti nel territorio cittadino debitrici di IMU, ICI, TARES, TOSAP ed imposta su pubblicità ed affissioni (alcune posizioni si presumono già prescritte), con riferimento alle annualità ricomprese tra il 2007 ed il 2013.
“Il Comune – ricorda lo stesso Desiati – chiedeva alla Commissione nazionale un parere circa i limiti entro i quali è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti di all’articolo 43, c.2 del Dlgs. n.267 del 2000. Il parere è arrivato. Qui ci si limiterà a riportarne i passaggi salienti, nei i quali, certo, non viene lasciato spazio a dubbi ed interpretazioni. I motivi che alimentavano le… perplessità del Comune erano i seguenti: l’inesistenza, negli archivi comunali, di un simile elenco; compatibilità con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, stante l’impegno di mezzi e personale tali da paralizzare l’operato di diversi uffici comunali, anche in riferimento al numero di annualità cui fa riferimento l’istanza d’accesso; l’omissione di qualsivoglia motivazione che giustifichi l’accesso impedisce di valutare l’esistenza dì mezzi alternativi per il raggiungimento dei fini perseguiti dal Consigliere comunale. La commissione nazionale, nella sua risposta e prima di soffermarsi approfonditamente sulle questioni, taglia corto: ‘Questa Commissione ritiene opportuno rammentare che l’art 43 del TUEL riconosce ai consiglieri comunali un diritto pieno e non comprimibile “all’informazione”‘. Ed aggiunge: ‘Nella scia di una ormai consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo, la Commissione ha avuto più volte occasione di affermare che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali sono specificamente disciplinati dall’art.43 del d.lgs. 267/2000 che riconosce loro il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato’.
La Commissione va oltre – prosegue Desiati – laddove, a proposito dell’ampiezza del potere dei Consiglieri, così si esprime: ‘trova la propria giustificazione nel particolare “munus” espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata, soprattutto se, come nel caso di specie, il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza’.
Certo, dei limiti esistono e l’organismo nazionale li enuncia pure, sottolineando, però, che essi non sono assolutamente applicabili al caso in esame: ‘…occorre valutare di volta in volta se le istanze di accesso siano irragionevoli, sproporzionate e come tali se abbiano o meno aggravato gli uffici pregiudicandone la funzionalità. In questi ristretti limiti, la declaratoria di principio dell’inammissibilità di un “accesso indiscriminato e generalizzato” di per sé non costituisce un limite alle prerogative del consigliere’.
La Commissione, poi, incalza: ‘La fattispecie normativa delineata non pare compatibile con l’obiezione opposta nel caso di specie da codesto Ente comunale, della mancata motivazione della richiesta d’accesso, in quanto ciò appare contrastante con l’ampiezza del diritto soggettivo pubblico riconosciuto ai consiglieri comunali, di fronte al quale recede ogni altro interesse. La richiesta di motivazione appare quindi illegittima in quanto volta a costituire un ingiustificato limite all’accesso. In particolare, si osserva che il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni e documenti, perché, altrimenti, la P.A. si ergerebbe impropriamente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi, con la conseguenza che gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione e le modalità di esercizio della funzione esercitata dal consigliere comunale’.
Ed ancora: ‘…non è generica l’istanza relativa all’accesso agli atti inerenti specifiche pratiche o problematiche, qualora, come appunto risulta essere avvenuto nel caso di specie, nell’istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti e delle informazioni richieste. Infine, si rammenta che il contemperamento tra esigenze di accesso e funzionalità degli uffici non può mai tradursi in limitazioni o impedimenti di fatto dell’esercizio pieno del diritto d’accesso del consigliere comunale’. In aggiunta: ‘Rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento la possibilità di dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste… ma giammai potrà essere negato l’accesso’.
Conclusione: ‘Non può mai essere giustificato un diniego di accesso con l’impossibilità di rilasciare l’eccessiva documentazione richiesta, in quanto è comunque obbligo dell’amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza… La Commissione per l’accesso ha sempre riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell’ente attraverso l’uso di password di servizio e, più recentemente, anche attraverso l’accesso del Consigliere comunale al protocollo informatico’.
Non ho altro da aggiungere – conclude Desiati – se non che gli elenchi esistono (non poteva essere altrimenti) e che la privacy invocata dal Sindaco non trova alcuna giustificazione… reale. A questo punto, attendo mi vengano consegnate le password di servizio”.

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