A partire dall’8 febbraio scorso, le patenti di guida si rinnovano esclusivamente in modalità telematica. La nuova procedura è conseguente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 agosto 2013 in materia di rinnovo validità patenti. Essa prevede che i medici e le strutture, all’esito di ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione dei contenuti del certificato medico avente i seguenti contenuti minimi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) numero e categoria della patente posseduta;
c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente, rinnovato nella validità;
d) luogo e data della visita medica;
e) espressione del giudizio di idoneità, con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validità del rinnovo, se stabilito in misura ridotta:
f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali o nazionali;
g) codice di identificazione del medico, dell’amministrazione e del corpo o della commissione medica locale.
Ai fini dell’emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validità, il sanitario o l’ufficio che procede all’accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui sopra, foto e firma del titolare della patente stessa.
Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione, genera una ricevuta in cui sono riportati i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa.
Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta, la consegna immediatamente all’interessato. Essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
La nuova procedura, ancora in fase sperimentale, potrebbe creare non pochi problemi ed è per questo che la direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti invita gli utenti degli ambulatori di Medicina legale ad effettuare la prenotazione della visita per il rinnovo con congruo anticipo (4 mesi) rispetto alla data di scadenza del documento da rinnovare.
Gli utenti sono inoltre invitati a presentarsi alla visita medica muniti di:
attestazione di versamento sul c.c.p. n. 4028 della tariffa di € 16,00 a titolo di imposta di bollo sul duplicato della patente;
attestazione del versamento a titolo di diritto di motorizzazione sul c.c.p. 9001 di € 9,00;
n. 1 foto formato tessera (cm 3 x 4).