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Caso Grippo: per il Comune tutto regolare

grippoEra stata la Corte dei Conti, nei giorni scorsi, a chiedere giustificazioni all’Amministrazione comunale di Vasto su un assegno da 10mila euro versato nel 2010 all’ex comandante della polizia municipale, Ernesto Grippo. Il sindaco Luciano Lapenna aveva motivato tale versamento come giustificabile vista la temporaneità dell’incarico e le qualità professionali del maggiore Grippo. Oggi Lapenna torna a ribadire la liceità di quell’atto: “Nessun arbitrio nell’erogazione dell’assegno ad personam al Comandante della Polizia Municipale Ernesto Grippo. Il Comune di Vasto ha operato nella piena legittimità, perseguendo gli interessi della collettività”. In una nota diffusa dall’Ufficio stampa l’Ente comunale ricostruisce lo stato dei fatti di allora ed il perché di quell’integrazione finita sotto la lente della Corte dei Conti: “in un periodo di vacanza della figura di Comandante – dirigente della Polizia Municipale, determinato dal pensionamento del Maggiore Sigismondi, il Comune provvedeva a bandire una selezione per soli titoli, finalizzata  a reperire una figura professionale in grado di gestire il delicato momento di transizione in uno dei settori nevralgici dell’Ente. Tra le domande pervenute, quella inoltrata dal Comandante Grippo consentiva di coniugare una rilevante esperienza maturata in una realtà più complessa di quella vastese, con una qualificazione professionale e culturale di notevolissimo livello. L’erogazione dell’assegno “ad personam”, quindi, trova piena legittimazione nel dettato di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che nell’ambito dei contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato, consentono all’Amministrazione di integrare il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, con una indennità “ad personam”, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale del candidato selezionato”

Un po’ come S. Tommaso, siamo andati a spulciare le norme sancite dal Testo che regola le attività degli Enti locali. In effetti alla Parte I – Titolo IV (Organizzazione del personale) – Capo III (Dirigenza ed incarichi) – Art. 110 (Incarichi a contratto) Comma 3 si legge “(…) Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.

Lu. Spa.

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